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Cassazione: in caso di fallimento della cedente si applica l’art. 2112 c.c.?


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Con la sentenza n. 24691 del 14.09.2021, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 (esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non accorre il requisito della cessazione dell'attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria”.

Il fatto affrontato

I lavoratori impugnano giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla azienda datrice, affidataria di un pubblico servizio, una volta dichiarata fallita.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il pubblico servizio cui i ricorrenti erano adibiti non era mai cessato e, conseguentemente, gli stessi dovevano ritenersi trasferiti, ex art. 2112 c.c., alla nuova affidataria.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ai sensi della Direttiva 2001/23/CE, sono inapplicabili nei casi in cui l'impresa cadente sia oggetto di una procedura fallimentare aperta al fine di liquidare i beni.

Secondo i Giudici di legittimità, anche da un punto di vista interno, le tutele approntate dall’art. 2112 c.c. possono essere disapplicate ogniqualvolta per l’impresa cedente sia stato dichiarato il fallimento o sia stata disposta l’amministrazione straordinaria.

Per la sentenza, condizione essenziale per l’esclusione dell’ambito d’applicazione dell’art. 2112 c.c. è l’assenza della continuazione dell’attività o la limitazione della stessa alla mera liquidazione del patrimonio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società cessionaria, dichiarando che la stessa non ha alcun obbligo di riassunzione dei dipendenti dell’impresa cedente dichiarata fallita.

A cura di Fieldfisher