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Cassazione: i requisiti formali della cessione del contratto di lavoro


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Con l’ordinanza n. 27681 del 21.09.2022, la Cassazione afferma che il consenso del lavoratore alla cessione del proprio contratto può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva della parte datoriale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare nullo o illegittimo il trasferimento di azienda riguardante la società originariamente sua datrice.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che la volontà del ricorrente di accettare, anche tacitamente, la cessione del suo contratto alla nuova azienda era resa evidente dal fatto che il medesimo aveva lavorato alle dipendenze della cessionaria ininterrottamente per oltre un anno.

L’ordinanza

La Cassazione, preliminarmente, ritiene configurabile una cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c., ogniqualvolta via sia un accordo bilaterale tra cedente e cessionario al quale segua temporalmente il consenso del contraente ceduto.

Per la sentenza, quest’ultima condizione – che costituisce elemento essenziale del negozio – può essere anche successiva all'accordo tra cedente e cessionario purché, nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario e permangano tutte le relative condizioni.

Secondo i Giudici di legittimità, a tal fine, devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto e - poiché non si richiede per il contratto di lavoro, salvo talune eccezioni, una forma tipica - altrettanto deve ritenersi sia per il negozio di cessione tra cedente e cessionario che per il consenso alla cessione del lavoratore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo provato il consenso del medesimo alla cessione del suo contratto.

A cura di Fieldfisher