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Cassazione: gli effetti della nullità del termine apposto al contratto in caso di trasferimento d'azienda


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Con l’ordinanza n. 21453 del 06.07.2022, la Cassazione afferma che il lavoratore, reintegrato in servizio a seguito dell'accertamento dell'inefficacia del termine apposto al contratto stipulato con il cedente, deve essere considerato, per gli effetti ripristinatori della sentenza, parte integrante dell'azienda al momento della sua cessione e, quindi, trasferito ex lege alle dipendenze del cessionario.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir accertata l’illegittimità del termine apposto al suo contratto di lavoro.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, disponendo la reintegra del medesimo alle dipendenze della società che, medio tempore, aveva acquistato il compendio aziendale (inclusi i dipendenti) dell’originaria datrice.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che l'applicazione dell’art. 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro in questione non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento.

Per i Giudici di legittimità, infatti, ciò che rileva è che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto, per effetto di una controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento.

Secondo la sentenza, ne consegue che in caso di esito positivo della controversia, i relativi effetti ripristinatori hanno valore ex tunc e, quindi, il lavoratore dev’essere considerato parte integrante dell’azienda al momento della sua cessione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società cessionaria, confermando il diritto del lavoratore ad essere integrato alle dipendenze della stessa.

A cura di Fieldfisher