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Cassazione: dipendente ha diritto a chiamare in causa il cessionario del ramo d’azienda cui era addetto prima del licenziamento


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Con la sentenza n. 12436 del 21.05.2018, la Cassazione afferma che è possibile chiamare in causa il soggetto che ha acquistato un ramo d'azienda anche dopo il primo grado di giudizio, in quanto il cessionario del ramo non può essere considerato un soggetto terzo rispetto al giudizio, ma assume il ruolo di parte sostanziale.

Il fatto affrontato

La prestatrice licenziata per motivi disciplinari conviene in giudizio il suo datore di lavoro. Nel corso dell'appello, la dipendente chiede di poter chiamare in causa una società terza che medio tempore aveva acquistato il ramo di azienda presso cui la medesima aveva prestato la propria attività sino al licenziamento, essendo la cessionaria succeduta a titolo universale nel rapporto oggetto di causa.

La sentenza

La Cassazione non ritiene di poter aderire alla tesi della Corte territoriale che aveva respinto la domanda, sulla base del fatto che la cessione del ramo era già nota durante il primo grado e, quindi, la lavoratrice avrebbe dovuto procedere alla chiamata in causa durante la precedente fase del giudizio.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, è irrilevante il momento della conoscenza soggettiva del tempo in cui vi è stata la cessione.

L'esclusione della chiamata in causa, ancorché per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata dalla società cedente, della società cessionaria del ramo d'azienda cui la stessa era stata addetta, integrera, a giudizio della Corte, la violazione dell'art. 111 c.p.c.

Ciò in quanto la cessionaria, secondo la sentenza, ha la qualità di successore a titolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti preesistenti e pertanto non deve essere considerata terza, ma parte processuale, con una posizione non distinta da quella del suo dante causa e con la conseguente legittimazione ad intervenire o ad essere chiamata in causa, senza dover rispettare i limiti (ex art. 344 c.p.c.), i termini e le forme prescritti (ex art. 269 c.p.c.) a carico dei terzi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice, legittimando la chiamata in causa della società cessionaria del ramo di azienda.

A cura di Fieldfisher