Stampa

Somministrazione : Con il Milleproroghe deroga al limite dei 24 mesi fino al 2025


icona

Slitta nuovamente il termine per l’applicazione del limite dei 24 mesi previsto per il lavoro in somministrazione a tempo determinato. 

L’ art. 9, comma 4-bis, della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del Decreto Milleproroghe, sposta dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 l’efficacia delle disposizioni del JOBS ACT ( art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 ) che derogano al limite dei 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato presso lo stesso utilizzatore, di lavoratori assunti con contratti di somministrazione a tempo indeterminato. 

L’ intervento disposto in sede di conversione è solo l’ultimo di una serie partita nel 2020 con il Decreto Agosto  , proseguita poi con la conversione del Decreto Fiscale nel 2021, e nel 2022 con la conversione del Decreto Sostegni-ter seguito dal Decreto Ucraina, con l'obbiettivo di garantire continuità occupazionale e salvaguardia delle professionalità maturate nei vari contesti lavorativi durante l’emergenza sanitaria e energetica. 

Cinque interventi nell’arco di 3 anni che fanno riflettere sulla necessità di regole certe e non transitorie, considerati i problemi interpretativi rilevati già all'indomani dell'entrata in vigore del Decreto Dignità, rimasti poi irrisolti nonostante i chiarimenti ministeriali (Somministrazione a termine , limite dei 24 mesi e computo dei contratti pregressi. Nulla è scontato ! ).

Successivamente all’entrata in vigore del Decreto, il Ministero del Lavoro aveva infatti precisato che, in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori somministrati da parte delle agenzie per il lavoro, i limiti individuati dal Decreto Dignità non avrebbero dovuto trovare applicazione, precisando inoltre che «tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali» (circ. n. 17 del 31.10.2018 ). 

Giova ricordare che nella sua attuale formulazione l'art. 31, c. 1, D.Lgs. 81/2015 dispone che: 

• salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

• Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. L’efficacia di tale ultima disposizione è limitata al 30 giugno 2025.

Durante l’ iter di conversione del Decreto l’emendamento ha trovato pieno appoggio dei sindacati e delle associazioni di categoria. E’ probabile, dunque, che si possa trattare dell’ultima proroga della norma, in vista di una ridefinizione complessiva della disciplina centrata sulla valorizzazione del ruolo delle parti sociali. L'occasione potrebbe essere il Decreto Lavoro annunciato a meta gennaio in cui dovrebbero rientrare diverse questioni, compresa quella delle causali del contratto a termine.