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Somministrazione e contratti a termine : novità e conferme nel DL Agosto


contratto

Con l’introduzione in sede di conversione in legge del comma 1-bis dell’art. 8 del Decreto Legge 104/2020, sono state introdotte novità di rilievo per il contratto di somministrazione.

La citata disposizione, integrando il contenuto dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, ha previsto la possibilità di utilizzare lavori somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, sino al 31 dicembre 2021.

La misura, introdotta al fine di tutelare la continuità occupazionale durante la fase di rilancio dell’economia, è consentita a condizione che l’agenzia di somministrazione comunichi all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore somministrato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

In un’analoga direzione di allontanamento della disciplina del contratto a tempo determinato muove il comma 1, lett. a), dell’articolo 8 del DL n. 104/2020. L’ulteriore intervento predisposto dal Legislatore, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, ha modificato la disciplina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi al contratto di lavoro a tempo determinato nel settore privato. E’ stato consentito che i contratti di lavoro vengano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, a condizione che il prolungamento avvenga entro il 31 dicembre 2020, anche in assenza di causali ( Decreto Dignità - art. 19, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

Da ultimo, la lettera b) dell’articolo 8 abroga il comma 1-bis del citato articolo 93 del D.L. n. 34. La disposizione, di carattere transitorio, prevedeva per i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), la proroga nella misura equivalente al periodo di sospensione dell'attività lavorativa disposta in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sul punto l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 713 del 16.09.2020, ha precisato che nel computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato non andranno considerati i periodi di proroga fruiti durante il periodo di vigenza della disposizione abrogata dal 18.07.2020 al 14.08.2020.

Tutti gli interventi in materia muovono in sostanza in un’unica direzione, quella del progressivo ridimensionamento della rigidità della normativa sul contratto a termine, nella convincimento che un utilizzo più flessibile di tale fattispecie contrattuale possa incoraggiare nuove assunzioni.

ACDR