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INL – Nota del 16.09.2020: Prime indicazioni sul Decreto Agosto


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Con la Nota del 16.09.2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce le prime indicazioni sulle norme di natura giuslavoristica contenute all’interno del c.d. Decreto Agosto (D.L. 104/2020).

In particolare l’INL prende posizione sui seguenti articoli:

Art. 3 - esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Detta norma riconosce ai datori di lavoro, che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Cura Italia ma non richiedano gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Agosto, un esonero dal versamento contributivo, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di 4 mesi (sul punto si veda: Il punto sugli ammortizzatori sociali COVID-19 fra Decreto Agosto e normative precedenti).
La predetta agevolazione, si legge nella Nota, è condizionata al rispetto del divieto di licenziamento di cui all’art. 14 dello stesso D.L. 104/2020.
Infine, rileva l’INL, il beneficio - cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente - non è efficace sino al ricevimento della relativa autorizzazione da parte della Commissione europea, essendo inquadrato nell’ambito degli aiuti di Stato.

Art. 6 – esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
La disposizione riconosce ai datori di lavoro che, entro il 31.12.2020, assumano lavoratori subordinati a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (eccezion fatta per i premi INAIL), per un periodo massimo di 6 mesi.
Secondo la Nota, non è possibile godere del predetto beneficio relativamente ai lavoratori che abbiano avuto con la medesima impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione, mentre è possibile fruirne nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (sul punto si veda: Decreto Agosto: Incentivi all’assunzione nelle regioni svantaggiate per tutelare l’occupazione).

Art. 8 – contratti a termine
La norma consente - fino al 31.12.2020, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 81/2015 - di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali.
L’INL ritiene che la disposizione permetta, altresì, la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”, con la conseguenza che, anche laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe, sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi.
Per la Nota, poi, il termine del 31.12.2020 deve ritenersi riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo ed il rapporto potrà, quindi, protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
L’Ispettorato chiarisce, inoltre, che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consente di adottare la nuova proroga o il rinnovo anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.
Infine, la Nota chiarisce che il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita oltre la durata massima prevista per legge, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, resta subordinato al rispetto delle condizioni di cui agli artt. 19, comma 1, e 21 del medesimo D.Lgs. 81/2015 (sul punto si veda: Decreto Agosto: novità in materia di contratti a termine).

Art. 14 – licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.
La norma proroga il divieto e la sospensione dei licenziamenti per motivi economici in relazione alle seguenti ipotesi:
• datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso D.L.;
• datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso D.L.
La disposizione conferma, inoltre, l’esclusione del divieto per i licenziamenti per cambio appalto e per i recessi intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero quando sia disposta la cessazione dell’attività.
La Nota sottolinea che viene confermata la possibilità di revocare il recesso per g.m.o. da parte del datore di lavoro che, contestualmente, faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento. In tali casi il rapporto è ripristinato senza interruzioni e il datore è esente da oneri e sanzioni.
Secondo l’INL, dunque, il divieto di licenziamento - quale misura di tutela dei livelli occupazionali durante il periodo di emergenziale - sembra operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non ne abbia affatto fruito.
In tale ultimo caso, infatti, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo di cui all’art. 3 (sul punto si veda: Decreto Agosto : “ Blocco ” o “ sblocco ” dei licenziamenti - disposizioni non chiare).

Fonte: INL