Stampa

Min. Lavoro – Circ. n. 17 del 31.10.2018: Contratto a termine e somministrazione dopo il decreto dignità


icona

ll Ministero del Lavoro ha emanato la circ. n. 17 del 31.10.2018 riguardante le novità introdotte dal c.d. “ decreto dignità ” in tema di contratto a termine e somministrazione ( D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 ). Il Ministero interviene con la tanto attesa circolare interpretativa proprio il giorno in cui si conclude il regime transitorio e, in parte, si ridimensiona la complessità del quadro regolatorio del contratto a termine e della somministrazione di lavoro.

La corposa circ. n. 17 del 31.10.2018, con l’obbiettivo di favorire l’uniforme applicazione della nuova disciplina, fornisce prime indicazioni interpretative anche in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute al Ministero del Lavoro. Di seguito i chiarimenti ministeriali:

CONTRATTO A TEMPO TERMINE:

DURATA MASSIMA: Il decreto dignità ha ridotto da 36 a 24 mesi la durata massima. La circ. n. 17 del 31.10.2018 ricorda che devono considerarsi tutti i rapporti stipulati con lo stesso datore di lavoro anche per effetto di successione di contratti, o di periodi di somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale indipendentemente dai periodi di interruzione.

ECCEZIONE ALLA DURATA MASSIMA: Il decreto dignità ha lasciato invariata l’unica eccezione che, in caso di successione di contratti, consente il superamento della durata massima, rappresentata dalla possibilità di stipulare un ulteriore contratto presso le sedi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

CAUSALITA’ E A-CAUSALITA’ DEL CONTRATTO: Il contratto può essere acausale sino a 12 mesi mentre una durata superiore deve essere giustificata da una delle causali previste dal decreto. La causale è sempre necessaria quando si supera il periodo di 12 mesi, anche quando la proroga riguarda un contratto di durata inferiore a 12 mesi.

LIMITAZIONI PER LE PROROGHE: Proroga libera entro i 12 mesi. In caso di contratto causale, secondo la citata circolare, la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che originariamente hanno giustificato l’apposizione del termine. Laddove un contratto venisse prorogato modificandone la motivazione, ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine e si ricadrebbe nella differente disciplina del rinnovo. E’ stabilito un numero massimo di proroghe ( 4 ) nel rispetto dei limiti di durata massima, a prescindere dal numero di contratti e con esclusione dei contratti stagionali.

RINNOVI CONTRATTUALI: L’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015, da ultimo modificato, prevede che per il rinnovo sia sempre richiesta la causale.

RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: Le associazioni comparativamente più rappresentative hanno la facoltà di stipulare contratti che prevedano, in caso di successione di contratti a termine, una durata diversa da 24 mesi. Le clausole dei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che prevedano una durata massima superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità. Inderogabile, invece , la disciplina delle causali.

FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO: L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto e viene esclusa la possibilità che si possa desumere il termine da elementi esterni.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO: Il contributo pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. La maggiorazione non si applica in caso di proroga.

 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Il Decreto dignità ha esteso la disciplina del contratto a termine alla somministrazione a termine con la sola eccezione delle previsioni sullo stop & go, sui limiti quantitativi al numero di contratti a tempo determinato per ogni datore di lavoro e sul diritto di precedenza. Per il resto:

PERIODO MASSIMO DI OCCUPAZIONE: Il rispetto del limite massimo di 24 mesi, o quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva, deve essere valutato in riferimento sia al rapporto con il somministratore che con l’utilizzatore, dovendosi a tal fine considerare anche precedenti periodi con contratto a tempo determinato.

CONDIZIONI DI RICORSO: Le condizioni che giustificano il ricorso alla somministrazione devono essere riferite all’utilizzatore e, come per il contratto a termine, risultano imprescindibili a partire dal dodicesimo mese o in caso di rinnovo. Nell’ambito della causalità, il contratto a termine interagisce con la somministrazione nei seguenti termini:

  • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;
  • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
  • in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione.

LIMITI QUANTITATIVI: A partire dal 12 agosto, ferma restando la percentuale massima del 20% di contratti a termine prevista dall’articolo 23 del decreto, possono essere presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a termine entro la percentuale massima complessiva del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.

La circolare precisa che, qualora presso l’utilizzatore sia presente una percentuale di lavoratori, a termine e somministrati a termine con contratti stipulati in data antecedente alla data del 12 agosto 2018, superiore a quello fissato dalla legge, i rapporti in corso potranno continuare fino alla loro iniziale scadenza. In tal caso, pertanto, non sarà possibile effettuare nuove somministrazioni a termine né proroghe per i rapporti in corso fino a quando non si rientra entro i limiti. Continuano ad essere esclusi dal computo le categorie di lavoratori richiamate dall’art. 31, c. 2, del d.lgs. n. 81/2015.

a cura della Redazione