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INPS – Circ. n. 103 del 17.10.2018: Prestazioni occasionali dopo il decreto dignità


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Con la circ. n. 103 del 17.10.2018, l’INPS fornisce le istruzioni per una corretta gestione delle prestazioni occasionali nel quadro delle nuove disposizioni introdotte dall’ art. 2-bis del D.L. 12.07.2018, n. 87, convertito dalla L. 9.08.2018, n. 96 ( cd. decreto dignità ) nei settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali. In particolare, sono state apportate novità per quanto riguarda: 

• Aumentano le informazioni che devono essere fornite dal prestatore di lavoro occasionale al momento della registrazione attraverso la procedura informatica predisposta dall’INPS;
• Ad essere modifcate sono state anche le dichiarazioni inerenti le prestazioni occasionali rese dalle imprese operanti nel settore agricoltura;
• Sono stati creati due nuovi regimi delle prestazioni occasionali per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali;
• Infine, non di poco conto, è stata introdotta una nuova modalità di erogazione del compenso al lavoratore.

Ancor prima del decreto dignità, l’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, aveva previsto il nuovo istituto delle prestazioni occasionali, distinte nel libretto famiglia (LF) e nel contratto di prestazione occasionale (CPO). Dette innovazioni normative erano state illustrate con la circ. n. 107 del 5.07.2017 e con le successive istruzioni di dettaglio (mess. n. 2887 del 12.07.2017, mess. n. 3662 del 25.07.2017 e il mess. n. 3177 del 31.07.2017).

La corposa circ. n. 103 del 17.10.2018 riserva un paragrafo per ciascuna delle novità introdotte e sopra menzionate. Per ogni altro profilo della disciplina resta ancora valido il rinvio a quanto precisato dall’Istituto con la circ. n. 107 del 5.07.2017.

Fonte: INPS