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Cassazione: se manca la formazione, l’apprendistato si converte in un rapporto a tempo indeterminato con qualifica ordinaria


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Con la sentenza n. 5375 del 07.03.2018, la Cassazione afferma che se il contratto di apprendistato professionalizzante è stipulato al solo scopo di far svolgere al lavoratore le mansioni tipiche del profilo professionale, non prevedendo al contempo l’elemento essenziale costituito dall’attività di insegnamento da parte del datore, lo stesso deve considerarsi illegittimo e deve essere convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria.

Il fatto affrontato

Due lavoratori, assunti con contratto di apprendistato, una volta ricevuta la comunicazione di recesso per scadenza del termine, ricorrono giudizialmente per richiedere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento loro irrogato e la reintegra nel posto di lavoro con l’inquadramento nella qualifica ordinaria sin dalla costituzione del rapporto.
A fondamento della loro domanda deducono l’inadempimento dell’obbligo formativo proprio dell’apprendistato, essendosi concentrata la formazione solo nei primi tre giorni di lavoro con un mero addestramento pratico effettuato con affiancamento di un dipendente qualificato, senza ricevere altra formazione professionale con specifici contenuti formativi nel restante periodo di apprendistato.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello, ha ribadito il principio generale secondo cui il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolgere, durante la durata del contratto, le mansioni tipiche del profilo professionale, ma deve prevedere al contempo un' attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto entrando a far parte della causa negoziale.

In caso di contestazione, spetta al datore l’onere di provare di aver adempiuto all’obbligo formativo, condicio sine qua non della validità dell’apprendistato.
Per assolvere tale onere, non è sufficiente che la società affidi l’apprendista ad un tutor o che la stessa faccia riferimento ad un accordo intervenuto tra le parti sociali quale giustificazione dei contratti di apprendistato.

Secondo i Giudici di legittimità, se è mancata la formazione del prestatore, il rapporto deve essere convertito in lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica ordinaria e riconoscimento anche delle differenze retribuite maturate.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società.

A cura di Fieldfisher