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Cassazione: gli indici sintomatici della subordinazione


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Con l’ordinanza n. 7587 del 27.03.2018, la Cassazione ribadisce il principio secondo il quale un rapporto di lavoro avente ad oggetto una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata, contraddistinta da eterodirezione, assenza di rischio ed obbligo di presenza, non può che avere natura subordinata.

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone ricorso giudiziale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società.
Quest'ultima si costituisce, affermando l’inesistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello, afferma che, potendo ogni attività umana, economicamente rilevante, essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, è necessario individuare alcuni criteri distintivi che possano ricondurre ogni contratto all’uno o all’altro tipo di rapporto.

Così, l’elemento tipico che contraddistingue la subordinazione è costituito dalla disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa.

In aggiunta a ciò ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.

Dove neanche tali indici siano sufficienti per “incasellare” la prestazione oggetto d’esame, continua la sentenza, la giurisprudenza ha coniato ulteriori criteri distintivi sussidiari, quali la modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, la stessa non può che costituire l’oggetto di un contratto di lavoro subordinato.

Su tali presupposti, ricorrendo nel caso di specie diversi indici sintomatici della subordinazione (il lavoratore: era inserito nel piano ferie, era tenuto ad avvisare in caso di assenza e ad assicurare la propria presenza quotidiana, non aveva mai sopportato alcun rischio di impresa), la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società.

A cura di Fieldfisher