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Cassazione: condizioni di legittimità del contratto di lavoro intermittente


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Con la sentenza n. 29423 del 13.11.2019, la Cassazione afferma che nessun contratto collettivo può vietare l’utilizzo del lavoro intermittente, essendo chiamate le parti sociali ad individuare esclusivamente le situazioni che giustificano il ricorso a tale istituto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità del contratto di lavoro intermittente stipulato con la società datrice e, la conseguente, conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto che il CCNL di riferimento escludeva espressamente l’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che l’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 - oggi abrogato ad opera del D.Lgs. 81/2015, ma ratione temporis applicabile al caso di specie - si limitava a demandare alla contrattazione collettiva l’individuazione delle esigenze per le quali è consentita la stipulazione del contratto di lavoro intermittente, senza tuttavia attribuire alle parti sociali alcun potere di interdizione all’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Secondo i Giudici di legittimità, il rinvio alla contrattazione collettiva trova, infatti, il proprio fondamento esclusivamente nella considerazione che le parti sociali, per prossimità allo specifico settore oggetto di regolazione, sono i soggetti maggiormente in grado di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale particolare tipologia di lavoro.

Per la sentenza, il potere attribuito alle parti sociali dalla disciplina normativa del contratto intermittente deve, dunque, intendersi limitato alla mera individuazione delle esigenze che ne consentono l’uso e non alla decisione circa l’utilizzabilità dell’istituto.
Tale assunto risulta suffragato anche dalla circostanza che il legislatore, individuando le ipotesi di divieto al ricorso al lavoro intermittente, non ha contemplato l’inerzia o il veto delle parti collettive.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso del lavoratore, confermando la genuinità del contratto intermittente stipulato con la società datrice.

A cura di Fieldfisher