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Cassazione: ai contratti a termine convertiti dopo il marzo 2015 non si applica il Jobs Act


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Con la sentenza n. 823 del 16.01.2020, la Cassazione afferma che i contratti a tempo determinato, sottoscritti prima del 07.03.2015 e convertiti con sentenza emessa dopo tale data per nullità del termine, non ricadono nell'applicazione della disciplina introdotta dal c.d. Jobs Act (sul medesimo tema si veda: Tribunale di Roma: trasformazione del contratto a termine ed applicabilità del regime previsto dal Jobs Act e Tribunale di Parma: conversione del contratto a tempo determinato ed applicazione delle tutele previste dal Jobs Act).

Il fatto affrontato

Il lavoratore - originariamente assunto con contratto a termine, convertito a tempo indeterminato con sentenza emessa dopo il 07.03.2015 - impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli, chiedendo la reintegra in forza di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, della L. 300/1970.
Nel costituirsi in giudizio, la società datrice si difende sostenendo l’applicabilità della disciplina prevista, in caso di recesso, dal c.d. Jobs Act a tutte le ipotesi di conversione giudiziale del rapporto di lavoro a tempo determinato intervenute dopo l’emanazione del D.Lgs. 23/2015.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che per arrivare ad una soluzione condivisibile della controversia è necessario partire da una lettura costituzionalmente orientata della norma, che come tale preveda l’applicabilità della relativa disciplina alle ipotesi tassativamente stabilite, al fine di assicurare il rispetto dei limiti della delega data al Governo dalla L. 183/2014.

Per la sentenza, dunque, il D.Lgs. 23/2015 non può che ritenersi applicabile esclusivamente ai lavoratori assunti successivamente al 07.03.2015, data di entrata in vigore della norma.
In detta categoria non possono certamente rientrare i lavoratori il cui contratto a termine, stipulato prima del marzo del 2015, è stato convertito giudizialmente dopo tale data.
La sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine ha, infatti, natura dichiarativa e non costitutiva, con il conseguente effetto ex tunc della conversione che opera a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Secondo i Giudici di legittimità, una diversa interpretazione comporterebbe un'evidente ed irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori ugualmente assunti a tempo determinato prima del 07.03.2015, che abbiano però ottenuto la conversione del rapporto in base a sentenze emesse, per fattori indipendenti dalle rispettive volontà, talune prima ed altre dopo tale data.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso presentato dal datore, confermando l’applicabilità al caso di specie delle tutele previste per i licenziamenti illegittimi dallo Statuto dei Lavoratori.

A cura di Fieldfisher