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INPS – Mess. n. 1667 del 23.04.2021: DL Sostegni - tutele per lavoratori fragili e in quarantena in permanenza domiciliare fiduciaria


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L’Inps, con il mess. n. 1667 del 23.04.2021, , approfondisce le novità introdotte dal decreto legge n. 41/2021 con riferimento ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva nonché ai lavoratori ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti lavoratori “fragili”. 

Facendo seguito al Mess. n. 171 del 15.01.2021, con cui erano state illustrate le previsioni in materia della Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), con riferimento a lavoratori interessati dalla quarantena o dalla permanenza domiciliare per essere venuti a contatto con persone positive al virus SARS-Cov 19 o provenienti da Paesi considerati a rischio dalla OMS, ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione dei periodi di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera, forma di tutela che è riconosciuta laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile. 

Equiparazione alla malattia che, comunque, è accompagnata dalla regola secondo cui i predetti periodi di assenza non devono essere computati ai fini del termine massimo previsto di conservazione del posto di lavoro previsto dagli specifici contratti collettivi di riferimento. 

Il mess. n. 1667 del 23.04.2021 conferma che, quando opera la predetta equiparazione alla malattia, il diritto alla prestazione economica trova applicazione entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore. 

Tenendo conto del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti dal Ministero vigilante, per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, il messaggio chiarisce che le strutture territorialmente competenti dell’Inps procederanno al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”

Per quanto riguarda i lavoratori fragili, la cui tutela è prevista dall’articolo 26 del decreto legge n.18/2020, il messaggio conferma che tale tutela, per l’anno in corso, opera fino alla data del 30 giugno 2021.

Fonte: INPS - Mess. n. 1667 del 23.04.2021