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INPS – Circ. n. 189 del 17.12.2021 : DL 146/2021 - Congedo parentale covid-19 - Istruzioni


Con circ. n. 189 del 17.12.2021 l’ INPS fornisce istruzioni in materia di Congedi parentali Covid-19 previsti dal D.L. 146/2021 per il periodo tra il 22 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021. 

Soggetti interessati - Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti (anche affidatari o collocatari), dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata con L. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale. 

Incompatibilità - Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, della quarantena del figlio. 

Il congedo, pertanto, può essere fruito, sia in forma giornaliera che oraria, da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni. 

Il congedo in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del congedo in modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave. 

Sono invece compatibili due richieste di congedo in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. 

Indennità - Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente, oltre alla contribuzione figurativa. Per gli iscritti alla Gestione separata viene riconosciuta un’indennità pari al per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La disposizione normativa non prevede la fruizione in modalità oraria, pertanto, per tali categorie lavorative, la fruizione del congedo in argomento è possibile nella sola modalità giornaliera. 

Fonte: INPS - Circ. n.189 del 17.12.2021