Stampa

INPS – Circ. n. 132 del 20.11.2020 : Congedo Covid-19 per quarantena – Ampliate le ipotesi di fruizione


congedo covid-19 inps

Con circ. n. 132 del 20.11.2020 , l’ INPS fornisce ulteriori precisazioni in materia di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall’art. 22-bis, c. 3, del DL n. 104/2020 ( cd. DL Agosto ), come modificato dall’art. 22 del DL n. 137/2020 (cd. DL Ristori ). 

La circ. n. 132 del 20.11.2020, integrando le indicazioni precedentemente fornite dall’ Istituto con circ. n. 116 del 2.10.2020, ha ricordato che: 

  • Per quanto riguarda il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi in luogo diverso dal plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata legge di conversione del DL Agosto.
  • Per quanto concerne, invece, il congedo covid-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza ( art. 21-bis del DL n. 104/2020 ), esso potrà essere fruito a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del DL n. 137/2020 ( cd. DL Ristori ).

Ulteriori indicazioni vengono fornite in merito ai casi di compatibilità. Difatti il comma 5 dell’art. 21-bis ha confermato l’incompatibilità del congedo covid-19 con : 

  • il contemporaneo svolgimento - da parte dell’altro genitore - di lavoro in modalità agile, anche giustificativo diverso da quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.

Il medesimo comma 5 dell’art. 21-bis ha inoltre ampliato la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso da parte dell’altro genitore che “sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3 “.

In tale ultimo caso, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso. 

Fonte: INPS – Circ. n. 132 del 20.11.2020