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INPS – Circ. n. 1 del 3.01.2022 : Sostegno maternità e congedo paternità – novità per il 2022


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Con la circ. n. 1 del 3.01.2022 l' INPS fornisce le prime indicazioni sulle nuove misure introdotte dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 239 e 134) in materia di tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

Nello specifico, il comma 239 dispone che alle lavoratrici autonome venga riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. La tutela viene riconosciuta anche in caso adozione o affidamento. 

Il comma 134 rende, inoltre, strutturale il congedo obbligatorio di paternità e conferma i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto dalla legge di bilancio 2021. Confermata anche la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre durante il periodo di astensione obbligatoria che le spetta. 

La circolare INPS definisce nel dettaglio destinatari, requisiti di accesso e periodo indennizzabile degli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, e richiama le indicazioni contenute nella precedente circ. n. 42 del 11.03.2021 di riferimento per il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità. 

Il menzionato, comma 239, della legge n. 234/2021 ( Legge DI Bilancio 2022 ) prevede ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, per il periodo immediatamente successivo ai 2 mesi prima del parto e i 3 dopo il parto, e si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:

  • lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);
  • libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza). 

La Legge di Bilancio 2022 menziona le sole lavoratrici, tuttavia le tutele devono essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata a condizione che soddisfino i seguenti requisiti : 

  • Reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità inferiore a 8.145 euro;
  • Regolarità contributiva del periodo indennizzabile per la maternità/paternità.  

In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 oppure siano parzialmente ricadenti nella vigenza della citata legge.  

L'indennità viene riconosciuta alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata per i 3 mesi immediatamente successivi: ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati); ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità; ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto; ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum

L'indennità viene riconosciuta anche alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata per i 3 mesi immediatamente successivi: ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati); ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità; ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto; ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata; ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DI PATERNITA’ : 

Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, resi strutturali dalla Legge di Bilancio 2022, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. il termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro. 

Il congedo obbligatorio si configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. 

Per quanto concerne il congedo facoltativo del padre, si ricorda che lo stesso, a differenza del congedo obbligatorio, non è un diritto autonomo, in quanto è fruibile previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. A tal proposito sono state richiamate le indicazioni contenute nella circ. n. 42 del 11.03.2021

Fonte: INPS - Circ. n. 1 del 03.01.2022