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INPS – Circ. n. 42 del 11.03.2021 : Congedo Paternità - estese le tutele per la genitorialità


padre con carrozzina

La Legge di Bilancio 2021 ha apportato diverse novità in materia giuslavoristica, tra cui anche una revisione del congedo di paternità. A distanza di qualche mese dalla sua approvazione, l’ INPS pubblica la circ. n. 42 del 11.03.2021 con cui illustra la nuova disciplina in materia di diritto alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri. 

DAL 2013 AL 2021: 

Detto istituto è stato introdotto dall'art. 4, comma 24, lettera a), della L. 92/2012, al fine – da un lato – di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e – dall’altro – di favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro (sul punto si veda: ISTAT – I dati sulla conciliazione vita lavoro). 

Dal 2013 ad oggi, a fronte dell’esito positivo della sperimentazione, sono stati diversi gli interventi volti ad estendere la misura di anno in anno portandola progressivamente a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018, a cinque giorni per l'anno 2019 ed a sette giorni per l'anno 2020.

In questo quadro si inserisce la legge di bilancio 2021, che - all’ art. 1, comma 363 (mediante una modifica del predetto art. 1, comma 354, della L. 232/2016) - proroga il congedo obbligatorio di paternità anche per l’anno 2021, prevedendone una maggiore durata pari a dieci giorni, fruibili dal padre lavoratore dipendente, anche in maniera non continuativa, ed estendendolo al caso di morte perinatale del figlio ( comma 25 ). E’ stata altresì prorogatala possibilità del padre di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Si rileva inoltre che l’intervento legislativo in esame si inserisce all’interno del quadro normativo volto alla tutela della conciliazione vita-lavoro, cui il Governo Italiano aveva dato avvio mediante il c.d. Family Act (Disegno di Legge "Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", approvato lo scorso 11 giugno dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

LE ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO : 

L’ INPS con la circ. n. 42 del 11.03.2021, dopo aver illustrato le citate disposizioni, fornisce importanti chiarimenti in ordine ai criteri di calcolo della durata e dell’arco temporale di applicazione del congedo. 

Premesso che la durata del congedo obbligatorio è di 10 giorni, fruibile anche in via non continuativa, entro 5 mesi di vita o l’ingresso in famiglia o in Italia del minore, la circolare chiarisce che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021. 

Modalità di presentazione della domanda – Di norma l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e poi rimborsata dall’ INPS nella misura del 100%. Fatta salva l’ipotesi in cui l’ INPS sia tenuta al pagamento diretto dell’indennità, il lavoratore deve comunicare in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo la fruizione del congedo, sarà poi il datore di lavoro a comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite con la denuncia contributiva mensile. In caso di congedo facoltativo, il padre è altresì tenuto ad allegare alla richiesta la dichiarazione della madre lavoratrice mediante la quale la stessa dichiara di non fruire del congedo di maternità spettante per un giorno. In tale ultimo caso, la comunicazione andrà inviataanche al datore di lavoro della lavoratrice madre. 

Sul concetto di morte perinatale - Una sostanziale novità, introdotta proprio con l’ultima Legge di Bilancio, concerne l’estensione del congedo obbligatorio anche al caso di morte perinatale del figlio, concetto sul quale l’ INPS ritiene opportuno fornire dei chiarimenti. Su conforme parere ministeriale, l’ INPS ha ritenuto opportuno adottare un interpretazione estensiva del concetto di “ periodo di morte perinatale rispetto alle indicazioni delle autorità sanitaria. Come tale si intende il periodo che va dall’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi dieci giorni di vita del minore, compreso il giorno della nascita. I cinque mesi, in ogni caso, decorrono dal giorno della nascita o non da quello del decesso. Anche nel caso di adozione/ affidamento, la data da cui decorrono i dieci giorni da considerare in caso di decesso è quell della nascita e non dell’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

Fonte : INPS - Circ. n. 42 del 11.03.2021