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Cassazione: procedimento disciplinare, rapporto tra le giustificazioni scritte e l’audizione orale del lavoratore


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Con l’ordinanza n. 9596 del 18.04.2018, la Cassazione afferma che, nell’ambito del procedimento disciplinare, il datore ha l’obbligo di garantire all’incolpato il completo esercizio del diritto di difesa ed il contraddittorio tra le parti. Con la conseguenza che le discolpe fornite dal lavoratore sono esaustive solo quando dalla dichiarazione scritta emerga la sua rinuncia ad essere sentito oralmente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, licenziato per giusta causa all’esito di un procedimento disciplinare ex art. 7 l. 300/1970, ricorre giudizialmente lamentando una violazione del proprio diritto di difesa, stante la sua mancata audizione orale, nonostante la specifica richiesta riportata, sul punto, nella lettera contenente le giustificazioni scritte.

L’ordinanza

La Cassazione ha ribadito, preliminarmente, il principio secondo cui la disposizione dell'art. 7, comma 2, l. 300/1970 deve essere interpretata nel senso che il lavoratore è libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte: per iscritto o a voce, con l'assistenza o meno di un rappresentante sindacale.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che, ove il prestatore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere "sentito a difesa" nel termine previsto dallo stesso art. 7, comma 5, il datore ha l'obbligo della sua audizione, funzionale a consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio fra le parti, e, quindi, alla piena realizzazione del diritto di difesa dell'incolpato.

A giudizio della Corte, quindi, le discolpe fornite dal lavoratore per iscritto consumano il diritto di difesa dello stesso solo quando dalla dichiarazione scritta emerga la rinuncia ad essere sentito ovvero la richiesta appaia, sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocità.

A cura di Fieldfisher