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Tribunale di Napoli: nulla la conciliazione sottoscritta sotto la minaccia di un danno


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Con la sentenza n. 3729 del 23.05.2019, il Tribunale di Napoli afferma che il verbale di conciliazione con cui un dipendente rinuncia ad ogni potenziale rivendicazione nei confronti del datore di lavoro è nullo, seppur concluso in una sede protetta, se viene sottoscritto sotto la minaccia di un danno ingiusto.

Il fatto affrontato

A seguito di una successione di imprese in un appalto, le dipendenti dell’appaltatore uscente - dopo aver risolto il rapporto con l’azienda datrice e prima di essere assunte dall’impresa subentrante - sottoscrivono un verbale di conciliazione, dinnanzi alla DTL, ove rinunciano, da un lato, ad invocare l’applicazione dell’art. 2112 c.c. nei loro confronti e, dall’altro, ad avanzare qualsivoglia potenziale rivendicazione contro il vecchio datore.
Successivamente, cinque di loro impugnano giudizialmente il predetto verbale, sostenendo la nullità dello stesso sotto plurimi profili, tra i quali la coartazione della volontà, stante la minaccia subita che senza la sottoscrizione dell’accordo non sarebbero state riassunte dal nuovo appaltatore.

La sentenza

Il Tribunale di Napoli afferma, preliminarmente, che, in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coercizione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio ed oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo.
In ogni caso, ai fini dell’annullabilità dell’atto, è necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale, risultando di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa.

Applicando i predetti principi, la sentenza sostiene che, nel caso di specie, la minaccia sia emersa dalla comunicazione con la quale l’appaltatore subentrante avrebbe offerto alle dipendenti la stipula di un contratto di assunzione a patto che fossero state accolte determinate condizioni, poi, trasposte nell’accordo transattivo.

Su tali presupposti il Giudice accoglie il ricorso proposto dalle lavoratrici, annullando i verbali di conciliazione, in quanto dalle medesime sottoscritti in presenza della minaccia di un danno ingiusto.

A cura di Fieldfisher