Stampa

Cassazione - Transazione: Forma scritta “ad probationem”


icona

Premessa:

Con la sentenza n. 25472 del 26.10.2017, la Corte di Cassazione afferma che il negozio di transazione, diversamente, dal negozio di conciliazione giudiziale, non richiede la forma scritta ad substantiam ma unicamente ai fini della prova secondo la previsione dell’art. 1967 c.c.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte

Il lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro ed il Giudice della prima fase, trattandosi di controversia soggetta al rito Fornero, accoglieva il ricorso. Il Tribunale, decidendo in sede di opposizione, dichiarava l’intervenuta decadenza della lavoratrice dalla impugnazione del licenziamento. La Corte Territoriale, chiamata a pronunciarsi sul reclamo proposto dalla lavoratrice, rigettava l’impugnazione confermando che l’eccezione di intervenuta decadenza della lavoratrice dall’impugnazione del licenziamento era stata tempestivamente formulata dalla società e risultava fondata; respingeva, altresì, la domanda di accertamento della avvenuta transazione della lite, che si assumeva essere intervenuta nel corso dell’udienza del 11.4.2014, ritenendo la Corte essere necessaria per la conclusione della transazione sia la forma scritta che la sottoscrizione del verbale, formalità per le quali era stata fissata successiva udienza senza che la transazione venisse poi perfezionata.

La sentenza

La Corte di Cassazione, in riforma della sentenza della Corte Territoriale, ha affermato i seguenti principi:

  • La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 cpc è una convenzione fra le parti, non assimilabile ad un negozio di diritto privato, che si caratterizza strutturalmente attraverso il necessario intervento del giudice e funzionalmente, da un lato, per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e, dall’altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato tra le parti;
  • Il negozio complesso di conciliazione giudiziale necessita della formazione e sottoscrizione del processo verbale di conciliazione secondo le formalità di cui all’art. 88 disp. att. cod. civ.
  • Il negozio di transazione, diversamente dal verbale di conciliazione giudiziale, non richiede formalità ad substantiam ma unicamente la forma scritta ai fini di prova come dispone l’art. 1967 c.c.
  • Rinvio, dunque, al giudice del merito per un nuovo esame degli atti al fine di verificare se, nel corso dell’udienza del. 11.4.2014, sia intervenuto tra le parti un negozio di transazione.

 

A cura di Fieldfisher