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Cassazione: tassate come il TFR le somme riconosciute in sede di conciliazione


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Con la sentenza n. 11634 del 03.05.2019, la Cassazione afferma che le somme ricevute dal lavoratore a titolo di transazione intervenuta a seguito dell’impugnativa del licenziamento illegittimo, sono tassate secondo le modalità previste per il TFR.

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone opposizione giudiziale avverso la cartella esattoriale con cui gli veniva chiesto il pagamento di € 12.177,26 a titolo di IRPEF sulla somma di € 126.531,00, riconosciutagli, in sede di conciliazione, dal datore di lavoro a fronte della rinuncia a proseguire il giudizio di impugnativa del licenziamento.

La sentenza

La Cassazione ritiene di non poter aderire alla tesi avanzata dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo cui le somme ottenute dal lavoratore a seguito di accordo transattivo dovrebbero essere assoggettate alla tassazione prevista dall’art. 21 del TUIR, determinata in base all'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione.
Per la sentenza, infatti, la predetta norma sarebbe assolutamente inconferente con tale ipotesi, disciplinando le modalità di tassazione dei redditi previsti a titolo di emolumenti arretrati e di indennità per la cessazione dei rapporti CO.CO.CO.

Secondo i Giudici di legittimità, invece, la somma percepita dal lavoratore per effetto della transazione deve essere assoggettata alla modalità di tassazione prevista dall'art. 19 del TUIR - quindi applicando l'aliquota media degli ultimi cinque anni precedenti - in quanto rientrante nella categoria “altre indennità e somme” percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che le somme percepite a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro - pur non riferendosi al trattamento di fine rapporto - sono tassate secondo le modalità previste per il TFR.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la correttezza della tassazione applicata alla somma percepita a titolo transattivo dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher