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Cassazione: quando può dirsi valida una rinuncia del lavoratore


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Con la sentenza n. 23385 del 23.10.2020, la Cassazione afferma che la dichiarazione del lavoratore può assumere il valore di rinuncia o transazione, solo qualora risulti accertato - sulla base dell'interpretazione del documento che la contiene - che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di abdicare a diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili.

Il fatto affrontato

Il lavoratore - premettendo di essere stato nominato amministratore delegato della società, senza che fosse determinato il relativo compenso - ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento dell’emolumento con riguardo all'anno 1997, nella misura commisurata alla somma che nel 1998 era stata riconosciuta in favore del nuovo AD.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che la questione del compenso era stata conciliata con una transazione intervenuta tra le parti in data 17.09.1998, nonostante il testo letterale non chiaro dell'accordo.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - ha, preliminarmente, affermato che l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì in rapporto all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni.

Per la sentenza, ciò significa che, laddove le espressioni letterali utilizzate non siano sufficienti per ricostruire la comune volontà delle parti, occorre avere riguardo all'intento comune che esse hanno perseguito.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, per verificare se sia configurabile il negozio transattivo ed il suo effettivo contenuto, occorre indagare innanzi tutto se le parti, mediante l'accordo, abbiano perseguito la finalità di porre fine all’evento litigioso.
A tal fine non è, tuttavia, necessario che esse esteriorizzino il dissenso sulle contrapposte pretese, né che siano usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo. L’esistenza dello stesso può, infatti, essere desunta da qualsiasi elemento che esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso del lavoratore, ritenendo rinvenibile la comune volontà delle parti (a conciliare la questione inerente al compenso dell’AD) sia sulla base del senso letterale delle espressioni usate nell’accordo che sulla ratio dello stesso desumibile dalla loro condotta posteriore.

A cura di Fieldfisher