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Cassazione: l’efficacia della transazione novativa nel rapporto di lavoro


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Con l’ordinanza n. 5674 del 02.03.2020, la Cassazione afferma che si ha una transazione novativa, ogniqualvolta le parti sottoscrivano un accordo con l’intento di costituire autonome obbligazioni, ultronee rispetto all’originario rapporto di lavoro.

Il fatto affrontato

Il lavoratore e l’Ente sottoscrivono una transazione, in forza della quale parte datoriale riconosce al dipendente una somma a titolo di indennizzo compensativo per l’illegittima cessazione anticipata dell’incarico dirigenziale.
Sostenendo il carattere novativo del predetto accordo, il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla cifra corrispostagli.
L’Ente si difende deducendo, invece, la natura non novativa dell’accordo e, dunque, la non debenza della rivalutazione e degli interessi richiesti, vietata in ordine ai crediti retributivi dei pubblici dipendenti.

L’ordinanza

La Cassazione - confermando la statuizione della Corte d’Appello - afferma che, con riferimento all’efficacia dell’atto sul rapporto di lavoro preesistente, è possibile distinguere tra una transazione semplice ed una transazione novativa.

Per i Giudici di legittimità, si ha transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto di lavoro preesistente, che permane, pertanto, immutato.
Si ha, invece, transazione novativa nell'ipotesi in cui le parti conseguono l'estinzione integrale del precedente rapporto, che viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo.

In particolare, secondo la sentenza, l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti.
Si avrà, dunque, una transazione novativa ogniqualvolta le parti abbiano inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, mentre si avrà una transazione semplice, qualora le parti si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto di lavoro, che si pone come causa dell’accordo transattivo.

Posto che, nel caso nel caso di specie, la transazione aveva ad oggetto il risarcimento del danno da illegittima decadenza dall'incarico dirigenziale e non il diritto alle retribuzioni, la Cassazione afferma la natura novativa dell’accordo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso dell’Ente, confermando il diritto del dipendente ad ottenere gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciutagli.

A cura di Fieldfisher