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Cassazione: Impugnabilità delle transazioni relative a diritti già accertati dal Giudice


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La Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 27940 del 23.11.2017, ha confermato l’applicabilità dell’art. 2113 c.c., nella parte in cui consente l’impugnazione delle transazioni (non effettuate in “sede protetta”), anche in casi in cui esista un precedente accertamento giudiziale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore agiva giudizialmente per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive spettantigli in ragione del superiore inquadramento contrattuale riconosciuto al medesimo da sentenza emessa in altro giudizio. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione proposta dalla società, rigettava integralmente la domanda del lavoratore ritenendola preclusa da una transazione intervenuta fra le parti sul medesimo titolo posteriormente alla sentenza che aveva riconosciuto il diritto al maggior inquadramento. In particolare, la Corte riteneva che tale transazione non era impugnabile ex art. 2113 c.c. avendo ad oggetto diritti accertati giudizialmente e per i quali, quindi, non sussisteva più alcuna situazione di debolezza contrattuale del lavoratore oltre a trattarsi di diritti disponibili.

L’ordinanza

La Corte di Cassazione, in riforma della sentenza della Corte d’Appello, ha affermato i seguenti principi:

  • l’art. 2113 c.c., la cui ratio risiede nella tutela dalla parte contrattualmente debole del rapporto di lavoro, non consente in ogni caso al giudice di valutare caso per caso se ed in che misura tale condizione di debolezza sia venuta meno;
  • l’accertamento giudiziale di un diritto non comporta che tale condizione di debolezza sia eliminata;
  • anche un diritto riconosciuto in sentenza è un diritto sottoposto alla disciplina dell’art. 2113 c.c. , esso non cambia solo perché accertato dal giudice.

Sulla scorta di ciò la Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher