Stampa

Corte di giustizia UE: la formazione imposta dal datore di lavoro rientra nell’orario di lavoro


icona

 

Con la sentenza emessa, il 28.10.2021 nella causa n. C-909/19, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che il tempo durante il quale un dipendente segue una formazione professionale impostagli dal datore costituisce “orario di lavoro”.

Il fatto affrontato

Un dipendente comunale rumeno ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento di 124 ore, in cui il medesimo aveva svolto formazione obbligatoria al di fuori dell’orario di lavoro e in luogo diverso rispetto a quello abituale.
Il Giudice, investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale chiede alla CGUE se, con riferimento all’art. 2, punto 1, della Direttiva 2003/88, anche le ore impiegate per svolgere corsi di formazione possano essere computate nell’orario di lavoro.

La sentenza

La Corte di Giustizia – richiamando alcuni suoi precedenti – rileva, preliminarmente, che l’elemento determinante dell’“orario di lavoro”, ai sensi della Direttiva 2003/88, è il fatto che il dipendente sia costretto ad essere fisicamente presente sul luogo designato dal datore e a rimanere ivi a disposizione di quest'ultimo al fine di poter fornire direttamente i propri servizi in caso di necessità.

A tal fine, per i Giudici, il luogo di lavoro deve essere inteso come qualsiasi luogo in cui il lavoratore è chiamato a svolgere un'attività su ordine del suo datore, anche quando tale luogo non sia il posto in cui egli esercita abitualmente la propria attività professionale.

Per la sentenza, dunque, quando un lavoratore riceve dal suo datore istruzioni di seguire una formazione professionale, si deve ritenere che, durante i periodi in cui si svolge il relativo corso, il medesimo si trova a disposizione dell’imprenditore.

Su tali presupposti, la CGUE afferma che, ai sensi dell'art. 2, punto 1, della Direttiva 2003/88, il periodo di formazione è da ricomprendere nell’orario di lavoro, quand’anche il prestatore non svolga nel medesimo periodo le sue normali mansioni.

A cura di Fieldfisher