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Corte di Giustizia Europea: le ore del periodo di ferie vanno considerate come ore di lavoro prestato


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Con la sentenza emessa, il 13.01.2022, nella causa C-514/20, la Corte di Giustizia afferma che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con il diritto comunitario.

Il fatto affrontato

Il dipendente ricorre giudizialmente al fine di ottenere la condanna dell’azienda datrice al versamento di un supplemento della somma dovuta per lavoro straordinario, ritenendo che i giorni di ferie annuali retribuite dovessero essere presi in considerazione per determinare il numero di ore lavorate.
Il Tribunale tedesco, investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se sia contraria alla normativa comunitaria, la disposizione di un contratto collettivo che, ai fini del versamento degli aumenti per lo straordinario, tenga unicamente conto delle ore effettivamente prestate, escludendo le ore fruite dal dipendente a titolo di ferie annuali retribuite.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell’UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione, da parte dei singoli Stati, può essere effettuata solo nei limiti indicati dalla Direttiva 2003/88.

Per la sentenza, ne consegue che qualsiasi incentivo o sollecitazione volta ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del diritto comunitario, legati alla necessità di garantire ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della loro salute e sicurezza.

Secondo i Giudici, peraltro, concorre al raggiungimento di detti obiettivi anche l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali ed il, correlato, diritto del lavoratore di vedersi riconosciuti tutti gli altri istituti contrattuali in pendenza dell’astensione retribuita.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara contraria all’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88/CE, letto in combinato disposto con l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la disposizione di un contratto collettivo che, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, non prende in considerazione le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite.

A cura di Fieldfisher