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Corte di Giustizia Europea: il servizio di guardia rientra a pieno titolo nell’orario di lavoro


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Con la sentenza C-518/15 del 21.02.2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che il periodo in cui il prestatore deve essere fisicamente presente in un luogo stabilito dal datore ovvero in un luogo che si trovi ad una distanza massima predeterminata rispetto al posto di lavoro ed a disposizione del datore stesso in modo tale da poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno, è considerato rientrante a tutti gli effetti nell’orario di lavoro.

Il fatto affrontato

La Corte del Lavoro di Bruxelles, investita della questione, richiede l’intervento della CGUE, al fine di valutare se, ai sensi della Direttiva 2003/88/CE, debba essere considerato o meno orario di lavoro il turno di guardia di un vigile del fuoco che, durante i periodi di reperibilità, è obbligato a rimanere sempre entro una distanza dalla caserma di appartenenza tale per cui il tempo per raggiungerla sia percorribile, in condizioni di traffico normale e rispettando il Codice della Strada, in non più di 8 minuti .

La sentenza

La Corte di Giustizia, partendo dall’analisi della citata Direttiva del 2003, afferma che con la nozione orario di lavoro deve essere inteso qualunque periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue attività o funzioni.

Pertanto, elementi caratteristici dell’orario di lavoro sono la presenza fisica e la disponibilità del prestatore, rimanendo irrilevante, invece, l’intensità dell’attività effettivamente svolta.

Proprio il requisito della presenza fisica è, secondo la Curia europea, il discrimine per ricomprendere o meno all’interno dell’orario di lavoro il turno di guardia e quello di reperibilità.

Risposta negativa va data in quest’ultimo caso, posto che il lavoratore, non obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro, può gestire il suo tempo con maggiore libertà.

Ad una risposta diametralmente opposta giunge, invece, la sentenza, circa il turno di guardia, stante l’obbligo del prestatore di essere presente nel luogo stabilito dal datore e la sussistenza di un vincolo, come nel caso di specie, anche di natura spazio-temporale.

Alla luce di quanto sopra, visto che la presenza dei suddetti vincoli è tale da limitare oggettivamente le possibilità del lavoratore di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali, la CGUE impone di considerare rientrante nell’orario di lavoro il servizio di guardia.

A cura di Fieldfisher