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Corte di Giustizia Europea: il decesso del lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie annuali retribuite


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Con la sentenza C-569/16 e C-570/16 del 06.11.2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che, secondo il diritto UE, il decesso di un lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie annuali retribuite, con la conseguenza che gli eredi dello stesso possono chiedere un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie da lui non godute.

Il fatto affrontato

La Corte Federale del Lavoro tedesca - nell’ambito di una controversia inerente al rifiuto dell’ex datore di lavoro di corrispondere alle mogli di due dipendenti defunti un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute dai loro coniugi prima del loro decesso - chiede alla CGUE se l’art. 7 della Direttiva 2003/88 o l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea possano avere l’effetto di obbligare il datore a versare un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute agli eredi del lavoratore.

La sentenza

La Corte di Giustizia afferma, preliminarmente, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare.

Pertanto, i Giudici statuiscono che, secondo il diritto dell’Unione Europea, il decesso di un lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie annuali retribuite, precisando, inoltre, che gli eredi di un prestatore defunto possono chiedere un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie dal medesimo non godute.

La sentenza sostiene, poi, che, nel caso in cui il diritto nazionale escluda una simile possibilità, gli eredi possono invocare direttamente il diritto europeo, nei confronti tanto di un datore di lavoro pubblico quanto di un datore di lavoro privato.
Spetterà, quindi, al giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia tra il successore di un prestatore deceduto e l’ex datore di lavoro di quest’ultimo, disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che all’erede venga concesso il beneficio di un’indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute dal lavoratore prima del suo decesso.

A cura di Fieldfisher