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Corte di Giustizia Europea: è discriminatorio riconoscere un giorno festivo solo agli appartenenti a talune religioni


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Con la sentenza C-193/17 del 22.01.2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che è discriminatorio e lesivo dei precetti contenuti nella Direttiva 2000/78 riconoscere un giorno festivo soltanto ad alcuni lavoratori perché appartenenti a determinate confessioni religiose.

Il fatto affrontato

Un lavoratore di nazionalità austriaca ricorre giudizialmente contro il suo datore al fine di ottenere il giusto risarcimento per non essersi visto riconoscere l’indennità per il lavoro svolto durante la giornata del Venerdì santo.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce la natura discriminatoria della legge austriaca in materia di periodi di riposo, che prevede solo per i membri di talune religioni (quali le Chiese evangeliche di confessione augustana e di confessione elvetica, la Chiesa vetero-cattolica e la Chiesa evangelica metodista) una retribuzione supplementare per il lavoro svolto in detto giorno festivo.

La sentenza

La Corte di Giustizia afferma che una legislazione nazionale che, come quella in esame, istituisce una differenza di trattamento fondata direttamente sull’appartenenza religiosa dei lavoratori, costituisce una lampante violazione della Direttiva 2000/78 che mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, al fine di rendere effettivo il principio della parità di trattamento nei rapporti di lavoro.

Secondo la sentenza trattasi, dunque, di una discriminazione diretta fondata sulla religione, posto che le misure previste da tale normativa nazionale non possono essere considerate né misure necessarie alla preservazione dei diritti e delle libertà altrui, né misure specifiche destinate a compensare svantaggi correlati alla religione.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara che, laddove una normativa interna conceda il diritto ad un giorno festivo solo ai lavoratori membri di talune religioni, il datore di lavoro privato soggetto a detta disposizione ha l’obbligo di accordare anche agli altri suoi dipendenti il diritto al medesimo giorno festivo o di riconoscere agli stessi un’indennità complementare alla retribuzione percepita per le prestazioni svolte in tale giornata.

A cura di Fieldfisher