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Cassazione: risponde di truffa senza attenuanti il pubblico dipendente che si fa timbrare il cartellino dai suoi colleghi


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Con la sentenza n. 22500 del 10.07.2020, la Cassazione penale afferma che, sia il pubblico dipendente che cede il cartellino ad un altro lavoratore per farselo timbrare, che il collega che si presta ad eseguire detta condotta, rispondono del reato di truffa senza il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il fatto affrontato

Due dipendenti di una ASL vengono ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 640, commi primo e secondo n.1, c.p. e 55 quinquies D.Lgs. 165/2001, per aver ceduto il tesserino di identificazione personale ad altri lavoratori che lo timbravano al loro posto, facendo figurare la presenza sul luogo di lavoro mentre si trovavano altrove.

La sentenza

La Cassazione – confermando la statuizione della Corte d’Appello – afferma, preliminarmente, che i pubblici dipendenti che cedono ad altri il proprio cartellino per farselo timbrare durante le loro assenze, devono essere considerati responsabili del reato di truffa.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, gli stessi traggono da detta condotta un ingiusto profitto ai danni della pubblica amministrazione, consistente nella percezione della retribuzione e dei suoi accessori anche in relazione ad ore di lavoro non prestato.

Per la sentenza, inoltre, un tale comportamento non pare meritevole neanche del riconoscimento delle attenuanti generiche, che deve essere sempre sorretto da elementi idonei - assenti nel caso di specie - a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dei due dipendenti ASL, confermando la condanna già inflittagli.

A cura di Fieldfisher