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Cassazione: risarcimento equitativo a carico dell’azienda se nel contratto part-time è presente una “clausola elastica” di distribuzione dell’orario di lavoro


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Con ordinanza n. 6900 del 20.03.2018, la Cassazione, con riferimento ad una fattispecie cui risultava applicabile l’art. 5, comma 2, l. n. 726/1984 oggetto di successiva abrogazione - il quale disponeva che nel contratto di lavoro part-time deve essere indicata la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno - ha affermato che il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno in via equitativa in favore del lavoratore, se nel contratto di lavoro part-time, la società si riserva una turnazione da disporre in modo unilaterale.

Il fatto affrontato

Un gruppo di lavoratori impugna il contratto di lavoro part-time, cui era stata apposta una “clausola elastica” di distribuzione dell’orario di lavoro, al fine di vederne dichiarata l’illegittimità ai sensi dell’art. 5, comma 2, l. n. 726/1984, chiedendo, quale conseguenza di ciò, il ristoro del danno subito da liquidarsi in via equitativa.
La Corte d’Appello dichiara l’illegittimità della “clausola elastica” apposta ai contratti di lavoro, ma nega il risarcimento del danno in via equitativa in carenza di prova da parte dei lavoratori della maggiore gravosità della prestazione lavorativa.

La sentenza

La Corte di Cassazione - in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello - afferma che in caso di contratto part-time a comando o a chiamata risulta in re ipsa il danno per il dipendetne, che è costretto a mettere le sue energie a disposizione dell’azienda per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato.

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa, configurandosi una responsabilità del datore di lavoro di natura contrattuale e conseguente prova liberatoria a carico della parte inadempiente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dai lavoratori.

A cura di Fieldfisher