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Cassazione: quando spetta l’indennità sostitutiva per i periodi di ferie non goduti


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Con la sentenza n. 15652 del 14.06.2018, la Cassazione afferma che, laddove il dipendente non fruisca delle ferie per fatto imputabile al datore deve poterle monetizzare, anche se manca una formale richiesta di godere dei periodi residui, posto che il lavoro prestato in luogo delle giornate di riposo costituisce una prestazione contrattualmente non dovuta e l’indennità sostitutiva ha natura retributiva.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, una volta collocato a riposo, ricorre giudizialmente contro il datore al fine di ottenere l'indennità sostitutiva per 119 giorni di ferie non riconosciutegli.
La Corte d’Appello, in ottemperanza alle declaratoria contenuta nel CCNL applicabile al rapporto, rigetta la domanda in relazione agli anni per i quali non risultava presentata una domanda di godimento delle ferie, imputando la mancata fruizione ad una scelta dell'interessato.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva.

La stessa, secondo i Giudici di legittimità, ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non restituibili in forma specifica.

Per la sentenza, l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva non è esclusa né dall'assenza di un'espressa previsione contrattuale in meritò né dall’omissione di un’esplicita richiesta del lavoratore del periodo di ferie a lui spettanti, dovendo escludersi che dalla mancata presentazione di una formale domanda di godimento dei periodi in questione possa desumersi una tacita rinuncia.

Il trattamento economico sostitutivo, a giudizio della Corte, è, infatti, escluso soltanto nel caso in cui il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella c.d. mora del creditore.

Applicando i suddetti principi al caso di specie, la cassazione ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore, legittimando la sua richiesta ad ottenere l’indennità sostitutiva per le giornate di ferie non godute.

A cura di Fieldfisher