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Cassazione: Per la violazione delle disposizioni sull’orario di lavoro tra il 2004 e il 2008 si applicano le sanzioni previste dal Rdl 692/1923 e dalla L. 370/1934


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La Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 24 del 03.01.2018, ha affermato che le violazioni delle disposizioni sull’orario di lavoro e sul riposo, commesse tra il 2004 e il 2008, soggiacciono, in forza del principio di reviviscenza della norma abrogata da disposizione dichiarata incostituzionale, alla disciplina sanzionatoria di cui al regio decreto legge n. 692/1923 (e alla L. 270/1934) e non invece a quella introdotta dall’art. 18 bis del D.lgs. 66/2003.

Il fatto affrontato

Il Ministero del Lavoro, con ordinanza-ingiunzione, aveva sanzionato un datore di lavoro per la reiterata violazione delle norme a tutela del riposo minimo giornaliero di 11 ore, nel periodo tra settembre 2004 e ottobre 2006. Il giudizio di opposizione promosso avverso tale provvedimento, all’esito dell’ordinario iter giudiziario, arrivava in Cassazione.

La sentenza

La decisione della Suprema Corte procede dalla ricostruzione cronologica del quadro normativo di riferimento. In particolare, con L. 39/2002, il Governo veniva delegato ad attuare, tramite decreto legislativo, le direttive comunitarie, tra cui quella in materia di lavoro, nel rispetto del principio direttivo per cui il regime sanzionatorio adottato avrebbe dovuto essere identico a quello già in vigore, in relazione a violazioni omogenee e di pari offensività.

In attuazione della delega, il D.lgs. 66/2003 regolava la materia dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali, senza, tuttavia, introdurre specifiche sanzioni per la violazione di tali norme, così implicitamente rinviando al regime sanzionatorio previsto dal Rdl 692/1923 per la violazione del riposo giornaliero e dalla L. 370/1934 per la violazione del riposo settimanale.

Successivamente, il D.lgs. 213/2004 modificava sensibilmente l’assetto normativo del D.lgs. 66/2003, con l’introduzione dell’art. 18 bis, che prevedeva sanzioni molto più elevate rispetto a quelle in precedenza applicate.

Nel 2014, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi circa la legittimità del citato art. 18 bis, ne dichiarava l’illegittimità dei commi 3 e 4 per violazione dei limiti fissati dal legislatore nel conferire delega al Governo.

Alla luce del quadro sopra ricostruito, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, confermava il consolidato principio di reviviscenza (Cass. n. 3284/1979), in forza del quale la dichiarazione di illegittimità di una disposizione abrogativa ne comporta la perdita di efficacia fin dall’origine, rendendo così nuovamente operante la norma previgente.

Sulla base di tale principio, i giudici di legittimità cassano la sentenza impugnata, rinviando nuovamente alla Corte d’Appello di Milano per la rideterminazione della sanzione in applicazione della normativa più risalente (Rdl 692/1923 e L. 270/1934).

Preme, infine, precisare che a seguito dell’entrata in vigore del D.l. 112/2008, che ha nuovamente riformato il regime sanzionatorio di cui all’art. 18 bis, la reviviscenza delle norme del periodo corporativo ha trovato un proprio limite temporale.

A cura di Fieldfisher