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Cassazione: l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non goduti è soggetta a tassazione


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Con l’ordinanza n. 19713 del 22.07.2019, la Cassazione afferma che le indennità erogate a titolo di mancata fruizione di ferie e riposi settimanali hanno natura di retribuzione imponibile ed in quanto tali, in assenza di una specifica deroga nell’ordinamento, devono essere tassate.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre innanzi alla competente Commissione Tributaria al fine di ottenere il rimborso dell’IRPEF versata, a titolo di acconto dal proprio datore, sulle somme corrispostegli in ordine al mancato godimento di riposi e ferie.

L’ordinanza

La Cassazione afferma che l'indennità sostitutiva del riposo settimanale e l'indennità per ferie non godute sono da ritenere soggette a tassazione, a norma degli artt. 46 e 48 del TUIR, per due motivi.

In primo luogo, perché - essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo - tali indennità hanno carattere retributivo e godono della garanzia apprestata dall'art. 2126 c.c. in favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore.

In seconda battuta, perché anche un eventuale concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la loro riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile.
Tali indennità, infatti, costituiscono una vera e propria attribuzione patrimoniale riconosciuta in dipendenza di un rapporto di lavoro per le quali il Legislatore non ha espressamente escluso la tassazione, come ha fatto, invece, per altre erogazioni elencate all’art. 51 TUIR.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la tassazione dalla stessa applicata alle indennità ricevute dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher