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Cassazione: la rilevanza penale della falsa attestazione del lavoro straordinario nel pubblico impiego


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Con la sentenza n. 17364 del 05.05.2021, la Cassazione penale afferma, tra le altre cose, che il pubblico dipendente non può conteggiarsi come straordinario il lavoro svolto da casa.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, direttrice di una casa circondariale, viene ritenuta responsabile dei reati di peculato continuato e truffa aggravata continuata ai danni dello Stato, per essersi appropriata di somme di denaro dalla cassa contabile del carcere e per aver falsamente attestato la sua presenza in ufficio al fine di ottenere emolumenti stipendiali aggiuntivi a titolo di lavoro straordinario.
Avverso detta pronuncia della Corte d’Appello, l’imputata propone ricorso per cassazione.

La sentenza

La Cassazione rileva che i reati ascritti alla direttrice della casa circondariale difettino dell’adeguata struttura probatoria.

Secondo i Giudici di legittimità, invero, la pronuncia di merito – in ordine alla prima condotta contestata alla lavoratrice – non avrebbe adeguatamente considerato che le somme prelevate dalla medesima e, poi, restituite, facevano parte di un fondo, sottoposto alla responsabilità del direttore, costituito per le necessità più impellenti dei detenuti ed utilizzabile in caso di impossibilità di accedere alla cassa corrente per assenza del cassiere.

Per ciò che concerne la seconda condotta – continua la sentenza – invece, i Giudici di appello non avrebbero considerato che il reato di falsa attestazione in servizio si sarebbe consumato mediante la compilazione di autocertificazioni di presenza e la correlata falsificazione materiale del registro di entrata ed uscita del personale civile del penitenziario e che non vi è prova alcuna che dette operazioni siano riconducibili alla direttrice.

Su tali presupposti, la Suprema Corte annulla la sanzione della sospensione disposta nei confronti dell’imputata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale.

A cura di Fieldfisher