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Cassazione: la mancata fruizione dei riposi da parte del lavoratore è fonte di danno non patrimoniale


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Con l’ordinanza n. 18884 del 15.07.2019, la Cassazione afferma che la previsione di una maggiorazione retributiva per il lavoro prestato durante i giorni festivi non sostituisce il diritto del dipendente a fruire del necessario riposo giornaliero e settimanale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere la condanna dell'azienda datrice al pagamento dell'indennità sostitutiva per i riposi giornalieri e settimanali non fruiti nel periodo intercorrente tra il 12.04.2003 ed il 02.01.2008, data del pensionamento.

L’ordinanza

La Cassazione - ribaltando la statuizione della Corte d’Appello - afferma che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in un giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo.
Riposo che dovrà, quindi, essere sempre garantito dal datore - a prescindere da una specifica richiesta del lavoratore - trattandosi di un diritto indisponibile, come tale riconosciuto dalla Carta Costituzionale e dall'art. 5 della Direttiva 2003/88/CE.

Secondo i Giudici di legittimità, la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale, che deve essere presunto, dal momento che l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale (individuabile nell’art. 36).
Ne consegue che la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher