Stampa

Tribunale di Roma: l’anzianità di servizio rappresenta ancora la base per il calcolo dell’indennità risarcitoria


icona

Con la sentenza n. 2503 del 19.05.2020, il Tribunale di Roma afferma che - ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria dovuta, secondo il Jobs Act, in caso di licenziamento illegittimo - il parametro dell’anzianità di servizio del lavoratore, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, conserva un rilievo prioritario (sul punto si veda: Indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo: la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito).

Il fatto affrontato

Il lavoratore, assunto – all’esito della declaratoria giudiziale di illegittimità del termine apposto al proprio contratto – nell’agosto 2015, impugna il licenziamento per g.m.o. irrogatogli dalla società datrice nel giugno 2019.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce che, a seguito del recesso, l’azienda aveva aumentato l’orario di lavoro settimanale (da 36 a 39 ore) di cinque suoi colleghi rimasti in servizio.

La sentenza

Il Tribunale di Roma dichiara l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto alla base del recesso e, per l’effetto, afferma l’applicabilità, al caso di specie, della tutela risarcitoria prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015.

Il Giudice sottolinea che la predetta norma – che prevede un range entro cui quantificare l’indennità da riconoscere in caso di licenziamento illegittimo – è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui parametra il risarcimento unicamente al requisito dell’anzianità di servizio del dipendente (sul punto si veda: Corte Costituzionale: incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento basato solo sull’anzianità di servizio).
In conseguenza di ciò, il giudice è tenuto a quantificare l’indennità – nel rispetto del limite minimo e massimo previsto dal legislatore – tenendo in considerazione non solo il criterio dell’anzianità di servizio, ma anche altri elementi quali il numero dei dipendenti occupati dall’azienda, la dimensione dell’attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti.

La sentenza ritiene, tuttavia, che il parametro dell’anzianità conserva un rilevo prioritario e rappresenta la base di partenza della quantificazione dell’indennità, che deve essere elevata tenendo conto di tutti gli altri elementi presenti nel caso concreto.
La Consulta, infatti, non ha modificato la previsione della legge delega 183/2014, che imponeva al legislatore di determinare “un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio”, ma ha soltanto escluso che detto criterio possa essere l’unico rigido e non graduabile parametro di valutazione del giudice.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso del lavoratore, riconoscendo al medesimo un’indennità quantificata in 12 mensilità (8 derivanti dall’anzianità di servizio e 4 per la presenza degli altri elementi richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale).

A cura di Fieldfisher