Stampa

Indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo: la posizione assunta dalla giurisprudenza di merito


icona

Con la nota sentenza n. 194/2018, la Corte Costituzionale ha censurato l’automatismo risarcitorio previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, basato esclusivamente sull’anzianità aziendale, invitando i giudici a tener conto, in sede di quantificazione dell’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015 (soggetto alle cd. tutele crescenti), anche “degli altri criteri … desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)” (su punto si veda: Corte Costituzionale: incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità di licenziamento basato solo sull’anzianità di servizio).
Come osservato dai primi commenti, da questa sentenza è derivata una netta (ri)espansione della discrezionalità dei giudici, chiamati a muoversi all’interno di una amplissima forbice - che attualmente, dopo il D.L. n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità), è tra 6 e 36 mensilità per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti - utilizzando criteri a maglie assai larghe, come lo sono, del resto, anche quelli dell’art. 8 della L. n. 604/1966 e dell’art. 18 della L. n. 300/1970.
Il presente contributo ha ad oggetto l’analisi della prima giurisprudenza applicativa dei principi enunciati dalla sentenza n. 194/2018 e si offre di fornire all’interprete ed all’operatore del diritto linee guida per prevedere, pur con le inevitabili variabili di ogni singola fattispecie, la misura dell’indennità risarcitoria, in modo da stimare in anticipo, con un certo grado di approssimazione, i rischi di causa.

L’analisi complessiva mostra come il prioritario criterio di quantificazione dell’indennità risarcitoria, gerarchicamente o logicamente prevalente rispetto agli altri, continui ad essere l’anzianità aziendale, che i giudici, pur non sempre dichiaratamente, “traducono” in termini numerici seguendo ancora l’automatismo previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 (1 anno = 2 mensilità, per i datori con più di 15 dipendenti).
In questo modo, “se prima della sentenza [n. 194/2018] il ricorrente avrebbe avuto diritto a [n.] mensilità, detto dato va considerato come punto di partenza al di sotto del quale non può andarsi; in caso contrario infatti verrebbe vanificata la portata della sentenza” (Trib. Cosenza 20 giugno 2019). Invero, ad oggi consta un unico caso in cui è stata liquidata un’indennità risarcitoria inferiore a quella forfettizzata risultante dall’applicazione dell’automatismo censurato dalla Corte costituzionale: si tratta della sentenza del 17 luglio 2019 con cui la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto “congrua la… misura di 12 mensilità” pur a fronte dell’anzianità “ultra-decennale del lavoratore nell’appalto presso la struttura alle dipendenze di precedenti appaltatori”, rilevante ex art. 7 del D.Lgs. n. 23/2015 (ma la motivazione appare contradditoria in quanto la Corte capitolina, come se dovesse giustificare un incremento dell’indennità risarcitoria, ha sottolineato il fatto che “il datore di lavoro in base alla contrattazione collettiva avrebbe dovuto adottare una sanzione conservativa per i fatti dimostrati in giudizio”).

Una volta individuata "una base di partenza minima … rispetto ad essa si pone la possibilità di incremento prospettata dalla Corte” (come già ipotizzava, tra gli altri, MARESCA, Licenziamento ingiustificato e indennizzo del lavoratore dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 (alla ricerca della norma che non c’è), in Dir. rel. ind., 2019, 1, 236).
Ebbene, specialmente con riferimento ai datori con più di 15 dipendenti si registra una certa tendenza dei giudici ad incrementare, anche sensibilmente, la suddetta base di partenza minima, generalmente facendo riferimento ai criteri “classici” suggeriti dalla Corte costituzionale (“numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti").
Non mancano tuttavia casi in cui, per giustificare l’incremento dell’indennità risarcitoria, sono stati utilizzati anche (o soltanto) altri criteri, diversi da quelli codificati nell’art. 8 della L. n. 604/1966 e nell’art. 18 della L. n. 300/1970, vuoi in funzione “punitiva-dissuasiva” (si pensi alle “modalità del licenziamento” richiamate da Trib. Vicenza 5 agosto 2019 ed alla “gravità della violazione procedurale” richiamata da Trib. Bari 11 ottobre 2018), vuoi in funzione “riparatoria-assistenziale” (Trib. Ragusa 8 febbraio 2019 ha messo in rilievo “l’età, il titolo di studio e l’assenza di particolare qualificazione professionale [del lavoratore], che rendono non agevole la ricerca di nuova occupazione”).

Invece, ad oggi non constano pronunce che abbiano tenuto conto delle “iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione”, richiamate dall’art. 18, comma 7, della L. n. 300/1970 per i licenziamenti per motivi oggettivi, nonostante si tratti di un criterio che, concretizzando la regola del “fatto colposo del creditore” dell’art. 1227 c.c., risulti “in sintonia con l’approccio della Consulta, che muove da una assimilazione dell’indennità in parola al risarcimento del danno civilistico” (TURSI, Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 (e “decreto dignità”), in Dir. rel. ind., 2019, 1, 256).

Benché non manchino casi di liquidazioni risarcitorie assai generose, in apparenza non conformi allo spirito del D.Lgs. n. 23/2015, anche in seguito all’intervento della Corte costituzionale, nel complesso si può comunque parlare di un utilizzo prudente e ragionevole della discrezionalità riconosciuta ai giudici dalla sentenza n. 194/2018; tuttavia, è certamente auspicabile un loro maggior impegno in sede di motivazione, che non di rado si risolve nel mero richiamo stereotipato dei criteri astratti (si tenga presente l’“onere di specifica motivazione" imposto dall'art. 18, commi 5 e 6, della L. 330/1970).
Peraltro, in alcuni casi il sistema ha dato prova di saper correggere le storture più evidenti, come conferma la sentenza del 13 giugno 2019 con cui la Corte d’Appello di Ancona, “alla stregua di una complessiva valutazione delle caratteristiche e modalità del rapporto in concreto intercorso tra le parti e delle dimensioni della datrice”, ha ridotto ad 8 mensilità l’indennità risarcitoria, ritenendo “senza dubbio eccessiva la misura di 15 mensilità [disposta in primo grado] per una lavoratrice che vanta circa sei mesi di anzianità di servizio … pur se di fatto già da tempo inserita nell’organizzazione aziendale, in virtù della successione di una serie di rapporti a tempo determinato”. Analogamente, con la sentenza del 12 giugno 2019 la Corte d’Appello di Brescia ha ridotto da 12 ad 8 mensilità la misura del risarcimento riconosciuto ad un lavoratore con circa 2 anni di anzianità, “tenuto conto … delle ridotte dimensioni aziendali, della sua qualifica di piccola impresa, dell’esiguità degli utili prodotti e comunque della prova che esisteva una condotta disciplinarmente rilevante che solo la mancata costituzione della società datrice di lavoro impedisce di valutare ai fini della proporzionalità”.

Nel seguente riepilogo sono riportate in ordine cronologico le pronunce ad oggi note relative a datori di lavoro con più di 15 dipendenti, con l’indicazione dell’eventuale incremento rispetto alla base di partenza minima e dei criteri di quantificazione ulteriori all’anzianità aziendale richiamati nel caso di specie dai giudici (si fa presente che, trattandosi di licenziamenti anteriori al D.L. n. 87/2018, la forbice era tra 4 e 24 mensilità).

Trib. Vicenza 05/08/2019: Anzianità aziendale 3 anni, Indennità riconosciuta 12 mensilità (+6 rispetto all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “modalità del licenziamento, evincendosi dalla lettera il pretestuoso intento di affastellare in un unico contenitore addebiti più o meno generici e disciplinarmente gravi … notevole esperienza maturata dal ricorrente in azienda al di là del dato formale dell’ultima assunzione, che ne faceva una risorsa certamente preziosa… situazione patrimoniale aziendale… rilevanza disciplinare della condotta del ricorrente”.

Trib. Monza 17/07/2019: Anziantà aziendale 3,5 anni, Indennità riconosciuta 8 mensilità (+1 rispetto all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “dimensioni dell’organico aziendale sul territorio nazionale … giro d’affari emergente dal verbale di messa in liquidazione della Società e desumibile dall’entità del capitale versato… comportamento della Società (che ha omesso qualsivoglia informativa ex art. 4 l. 223/1991)… nuova occupazione a tempo indeterminato trovata dal ricorrente con retribuzione analoga ma leggermente inferiore”.

Trib. Roma 16/07/2019: Anzianità aziendale 3 anni, Indennità riconosciuta 9 mensilità (+3 rispetto all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “ridotte dimensioni aziendali (35 dipendenti prevalentemente con rapporto di lavoro part time)” e “comportamento delle parti (con particolare riferimento alla segnalata strumentalità della seconda delle contestazioni disciplinari)”.

Trib. Roma 09/07/2019: Anzianità aziendale 3 anni, Indennità riconosciuta 10 mensilità (+4 rispetto all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “dimensioni dell’azienda … comportamento della stessa che ha deciso di non costituirsi”.

Trib. Pesaro 05/07/2019: Anzianità aziendale 2 mesi, Indennità riconosciuta 4 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “non vi sono elementi che consentano una parametrazione dell’indennità diversa dall’anzianità di servizio”.

Trib. Trapani 28/06/2019: Anzianità aziendale 2,5 anni, Indennità riconosciuta 6 mensilità (+1 rispetto all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “riscontrata effettività del motivo oggettivo dedotto, pur risultando illegittimo il licenziamento per violazione dell’obbligo di repêchage… difettando indicazioni specifiche circa il numero dei dipendenti e le dimensioni dell’attività economica”.

Trib. Salerno 26/06/2019: Anzianità aziendale 1 anno, Indennità riconosciuta 6 mensilità (+2 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “numero dei dipendenti occupati… dimensioni dell’attività economica … comportamento e condizioni delle parti”.

Trib. Roma 13/06/2019: Anzianità aziendale 2,5 anni, Indennità riconosciuta 5 mensilità (= all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “carichi di famiglia, indice delle condizioni personali del lavoratore, e basso numero di dipendenti occupati (19)”.

App. Torino 30/05/2019: Anzianità aziendale 1 mese (12 anni di impiego complessivo nell’attività appaltata ex art. 7 D.Lgs. n. 23/2015), Indennità riconosciuta 24 mensilità (= all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “numero dei dipendenti occupati (251 dipendenti presso l’appalto in questione … per un totale di 869 dipendenti su tutto il territorio nazionale)… dimensioni dell’azienda (operante su tutto il territorio nazionale e che nel 2017 risulta aver incrementato sia il fatturato che l’utile… comportamento dell’odierna appellante che… ha continuato ad insistere sulla presunta erroneità del calcolo relativo alla sua anzianità di servizio presso l’appalto, nonostante il dato obiettivo ricavabile dalle buste paga da essa stessa società emesse”.

Trib. Busto Arsizio 30/05/2019: Anzianità aziendale 10 mesi, Indennità riconosciuta 6 mensilità (+2 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “dimensioni e… comportamento della parte convenuta”.

Trib. Brescia 09/04/2019: Anzianità aziendale 1 anno, Indennità riconosciuta 4 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “non emergono in questa sede elementi atti a giustificare una tutela superiore a quella prevista dalla legge”.

Trib. Caltanissetta 05/04/2019: Anzianità aziendale 2 anni, Indennità riconosciuta 7 mensilità (+3 rispetto all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “rilevanti dimensioni aziendali, condizioni delle parti”.

Trib. Bologna 22/03/2019: Anzianità aziendale 1 anno e 10 mesi, Indennità riconosciuta 9 mensilità (+5 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “dimensioni [della convenuta] (che, impiegava direttamente 24 dipendenti ma utilizzava altri 86 lavoratori in regime di somministrazione) … condizione della lavoratrice (che ha 57 anni e al momento risulta disoccupata)”.

Trib. Pesaro 15/03/2019: Anzianità aziendale 1 anno, Indennità riconosciuta 4 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “ridotte dimensioni dell’impresa”.

Trib. Napoli 26/02/2019: Anzianità aziendale 3 mesi, Indennità riconosciuta 4 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “comportamento datoriale… completa omissione delle procedure… non ridotte dimensioni dell’attività economica”. 

Trib. Cosenza 20/02/2019: Anzianità aziendale 6 anni (ndr: un accordo di prossimità aveva esteso il regime del D.Lgs. n. 23/2015 agli assunti in epoca precedente), Indennità riconosciuta 15 mensilità (+3 rispetto all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “comportamento tenuto dall’azienda nel corso del tentativo di conciliazione, che non ha aderito alla proposta di adibire il lavoratore ad altre mansioni”.

Trib. Ragusa 08/02/2019: Anzianità aziendale 20 giorni (4,5 anni di impiego complessivo nell’attività appaltata ex art. 7 D.Lgs. n. 23/2015), Indennità riconosciuta 18 mensilità (+9 rispetto all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “numero di dipendenti occupati… condizioni del lavoratore… l’età, il titolo di studio e l’assenza di particolare qualificazione professionale … che rendono non agevole la ricerca di nuova occupazione … comportamento tenuto dal datore di lavoro, che ha posto a fondamento dell’espulsione, senza effettuare alcuna ulteriore verifica, un fatto molto risalente nel tempo e che nel corso degli anni non era stato mai considerato ostativo allo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Trib. Roma 06/02/2019: Anzianità aziendale 6 mesi, Indennità riconosciuta 6 mensilità (+2 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “dimensioni … e comportamento della parte convenuta (che non si è costituita in giudizio)”.

App. Firenze 14/01/2019: Anzianità aziendale 1 anno, Indennità riconosciuta 15 mensilità (+11 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “condizioni delle parti (così la circostanza che dopo il licenziamento [il lavoratore] sia rimasto quasi un anno disoccupato e abbia poi lavorato solo per brevi periodi) e il loro comportamento, in particolare la gravità del vizio che affetta il licenziamento… si è detto infatti della manifesta sproporzione della sanzione espulsiva, comminata per un fatto che rientrava tra le fattispecie tipiche di illecito punito con una sanzione sospensiva dalla contrattazione soggettivamente efficace”.

Trib. Roma 23/11/2018: Anzianità aziendale 14 mesi (4,5 anni di impiego complessivo nell’attività appaltata ex art. 7 D.Lgs. n. 23/2015), Indennità riconosciuta 9 mensilità (= all’automatismo precedente), Criteri ulteriori di quantificazione “comportamento e condizioni delle parti, non potendo essere addossate alla convenuta le ulteriori conseguenze negative della perdita del posto, quali lo stato di disoccupazione…, provocate dal rifiuto dell’azienda subentrante, del tutto ingiustificato…, di effettuare la procedura di cambio appalto e di assumere il ricorrente”.  

Trib. Bari 11/10/2018 (emessa dopo la notizia della sentenza della Corte costituzionale ma prima del deposito delle motivazioni): Anzianità aziendale 1,5 anni, Indennità riconosciuta 12 mensilità (+8 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “considerevole gravità della violazione procedurale… ridotte dimensioni dell’attività economica e basso numero di lavoratori occupati”.

Passiamo ora all’analisi della giurisprudenza relativa ai datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, per i quali il moltiplicatore dell’anzianità aziendale è dimezzato (1 anno = 1 mensilità) e l’indennità risarcitoria è compresa tra 3 e 6 mensilità (per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 87/2018, ratione temporis inapplicabile ai licenziamenti qui scrutinati).
Come si vedrà di seguito, in questi casi si registra una maggiore prudenza dei giudici, che tendono generalmente ad attestarsi alla base di partenza minima ricavabile dalla sola anzianità aziendale (o comunque, laddove superiore, al minimo di legge), evitando indiscriminati incrementi risarcitori, soprattutto in considerazione delle “ridotte dimensioni dell’attività economica, elemento al quale si intende attribuite un peso prevalente” (Trib. Torino 12 giugno 2019).
Nei rari casi in cui l’indennità risarcitoria è stata quantificata nel massimo di 6 mensilità, pur a fronte di un’anzianità aziendale ridotta, l’incremento ha operato perlopiù in funzione “punitiva” nei confronti del datore (v. Trib. Genova 21 novembre 2018, che ha richiamato “le gravi violazioni che hanno accompagnato il recesso”; v. anche Trib. Parma 7 gennaio 2019, che ha sottolineato lo scarso rilievo disciplinare della condotta addebitata alla lavoratrice). 

Trib. Roma 24/10/2019: Anzianità aziendale 8 mesi, Indennità riconosciuta 2,5 mensilità (+0,5 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “numero dei dipendenti occupati (due o tre)… dimensioni dell’attività economica della società… complessivo comportamento e condizioni delle parti”.

Trib. Velletri 08/10/2019: Anzianità aziendale 1,5 anni, Indennità riconosciuta 3 mensilità (+1 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “dimensione aziendale e numero dei dipendenti”.

Trib. Venezia 18/09/2019: Anzianità aziendale 3 mesi, Indennità riconosciuta 2 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “criteri di cui all’art. 8 L. n. 604 del 1966”.

Trib. Bari 17/09/2019: Anzianità aziendale 11 mesi, Indennità riconosciuta 2 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “limitato numero di dipendenti occupati (e cioè 3)… età del [lavoratore] al momento del licenziamento (pari a 61 anni) e conseguente presumibile maggiore difficoltà a reperire altre occupazioni… [in] mancanza di precise risultanze istruttorie in merito alle dimensioni dell’attività economica della datrice”.

Trib. Foggia 11/07/2019 (trattasi di licenziamento successivo al D.L. n. 87/2018): Anzianità aziendale 2 anni, Indennità riconosciuta 3 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge), Criteri ulteriori di quantificazione “giovane età [del lavoratore] (32 anni)… ridotte dimensioni dell’impresail parametro del comportamento delle parti appare neutrale”.

Trib. Roma 27/06/2019: Anzianità aziendale 8 mesi, Indennità riconosciuta 2 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “ridottissime dimensioni dell’impresa e numero dei dipendenti occupati… in difetto di ulteriori elementi di valutazione offerti dalle parti”.

Trib. Cosenza 20/06/2019: Anzianità aziendale 7 mesi, Indennità riconosciuta 2 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione  “numero dei dipendenti occupati (3, per come evincibile dalla visura camerale) e condizioni delle parti”.

Trib. Ivrea 16/06/2019: Anzianità aziendale 16 mesi, Indennità riconosciuta 2 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “orario lavorativo part-time” (sic!).

Trib. Torino 12/06/2019: Anzianità aziendale 2 anni, Indennità riconosciuta 3 mensilità (+1 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “comportamento tenuto dalla datrice di lavoro … ridotte dimensioni dell’attività economica, elemento al quale si intende attribuite un peso prevalente”.

Trib. Teramo 10/04/2019: Anzianità aziendale 1 anno, Indennità riconosciuta 3 mensilità (+1 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “da un lato la dimensione dell’azienda, e dall'altro, la condotta delle parti ed in particolare, l’evidente illegittimità del licenziamento intimato, privo della minima delineazione degli elementi costituitivi della giusta causa”.

Trib. Velletri 26/03/2019: Anzianità aziendale 6 mesi, Indennità riconosciuta 2 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “dimensione aziendale e numero dei dipendenti”.

Trib. Rieti 21/03/2019: Anzianità aziendale 1 mese, Indennità riconosciuta 2 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione non indicati.

Trib. Foggia 21/03/2019:  Anzianità aziendale 2 anni, Indennità riconosciuta 2 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “le parti non hanno né allegato né documentato alcun elemento che consenta di comprendere le dimensioni dell’impresa o il numero di dipendenti occupati, mentre appare neutrale il parametro del comportamento e delle condizioni delle parti”.

Trib. Brescia 16/03/2019: Anzianità aziendale 8 mesi, Indennità riconosciuta 4 mensilità (+2 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “il ricorrente ha: a) contribuito al lancio dell’attività del ristorante lavorandovi come unico cuoco sin dalla sua apertura seppur nella prospettiva, poi sfumata, di entrare nella compagine sociale… b) è stato licenziato improvvisamente senza preavviso e senza alcun motivo evidentemente in quanto nella società aveva fatto ingresso un socio in possesso della qualifica di cuoco”.

Trib. Milano 26/02/2019: Anzianità aziendale 1 anno, Indennità riconosciuta 6 mensilità (+4 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “dimensioni [e] comportamento” della convenuta, che “ha optato per la mancata costituzione in giudizio… a fronte delle plurime contestazioni di parte ricorrente, in ordine alla contraddittorietà e insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, alla violazione dei criteri di ragionevolezza e buona fede nella scelta della risorsa di cui privarsi, alla violazione dell’obbligo di ripescaggio”.

Trib. Roma 20/02/2019: Anzianità aziendale 4 mesi (ma oltre 12 anni di collaborazione continuativa in forza di distinti contratti di lavoro subordinato), Indennità riconosciuta 5 mensilità (+3 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “dimensioni dell’azienda, comportamento delle parti”.

Trib. Civitavecchia 07/02/2019: Anzianità aziendale 4 mesi, Indennità riconosciuta 4 mensilità (+2 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “la ricorrente ha collaborato con la resistente perlomeno da giugno 2012, e che perlomeno da novembre 2013 (quindi per circa due anni dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato) ha svolto continuativamente le medesime mansioni oggetto del successivo contratto di lavoro, sviluppando quindi un rapporto fiduciario con la resistente basato anche sulla disponibilità ed attitudini dimostrate, progredendo in esperienza e professionalità”.

Trib. Sassari 29/01/2019: Anzianità aziendale 1 anno, Indennità riconosciuta 2 mensilità (= all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “piccole dimensioni dell’impresa… particolare offensività per il lavoratore di un licenziamento assolutamente non giustificato e motivato”.

Trib. Parma 07/01/2019: Anzianità aziendale 18 mesi, Indennità riconosciuta 6 mensilità (+4 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente),  Criteri ulteriori di quantificazione “la ricorrente è stata licenziata per condotte che… non sono connotate dal carattere dell’illiceità ma… l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015 non è applicabile ai casi come quello di specie in cui non vengono raggiunti i requisiti dimensionali”.

Trib. Alessandria 29/11/2018:  Anzianità aziendale 2 anni, Indennità riconosciuta 3 mensilità (+1 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “ridotte dimensioni della società” ed il “fatto che comunque la violazione disciplinare contestata alla lavoratrice, seppur non giustificasse un provvedimento espulsivo, tuttavia, avrebbe comunque ben potuto motivare altra sanzione conservativa incidente sulla retribuzione”.

Trib. Genova 21/11/2018: Anzianità aziendale non indicata (verosimilmente inferiore ad 1 anno), Indennità riconosciuta 6 mensilità (verosimilmente +4 rispetto all’automatismo precedente, che avrebbe portato alla liquidazione del minimo di legge all’epoca vigente), Criteri ulteriori di quantificazione “il disconoscimento dell’apporto professionale richiesto alla ricorrente… le gravi violazioni che hanno accompagnato il recesso, le ombre gravanti sulla scissione aziendale seguita in dieci mesi dalla decisione di licenziarla… l’anzianità di servizio è del resto conseguenza della costituzione recente della nuova impresa datrice di lavoro a causa della menzionata scissione”.

A cura dell'Avv. Giuseppe Paone - Fieldfisher