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Tribunale di Mantova: nullo il recesso irrogato in violazione del divieto di licenziamento per COVID-19


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Con la sentenza n. 112 del 11.11.2020, il Tribunale di Mantova afferma che deve essere dichiarato nullo il recesso per g.m.o. irrogato in violazione del divieto generalizzato di licenziamento introdotto in pendenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (sul medesimo argomento si veda: Decreto Rilancio: Novità per licenziamenti individuali e collettivi; Decreto Agosto : “ Blocco ” o “ sblocco ” dei licenziamenti - disposizioni non chiare; Blocco dei licenziamenti, proroga CIG e dopo ?? Una “ ri-forma mentis”).

Il fatto affrontato

La lavoratrice, commessa presso un negozio di abbigliamento, impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole, in data 09.06.2020, per chiusura del punto vendita presso il quale era adibita.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce la nullità del recesso, in quanto intimato in violazione del generalizzato divieto di licenziamento - in pendenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - introdotto dall’art. 46 del c.d. Decreto Cura Italia e, successivamente, prorogato dal c.d. Decreto Rilancio.

La sentenza

Il Tribunale di Mantova rileva, preliminarmente, che il divieto generalizzato di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo è stato introdotto dall’art. 46 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) sino al 17 maggio 2020, per poi essere prorogato, dapprima, dal D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) sino al 17 agosto 2020 e, successivamente, dal D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) fino, praticamente, a tutto il 2020.

Secondo il Giudice, si tratta non solo di una tutela temporanea dei rapporti per salvaguardare la stabilità del sistema economico, ma anche di una misura politico-economica del mercato del lavoro collegata ad esigenze di ordine pubblico.

Per la sentenza, ne consegue il carattere imperativo del blocco dei licenziamenti, che laddove violato può avere come unica conseguenza la declaratoria di nullità del recesso ed il diritto del dipendente (ex art. 18, comma 1, della L. 300/1970 o ex art. 2 del D.Lgs. 23/2015) ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro.

Su tali presupposti, il Tribunale di Mantova accoglie il ricorso della lavoratrice, dichiarando nullo il recesso irrogatole e disponendo la reintegra della stessa.

A cura di Fieldfisher