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Corte Costituzionale: licenziamento per g.m.o., reintegra obbligatoria in caso di insussistenza del fatto


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Con comunicato del 24.02.2021, la Corte Costituzionale afferma che è costituzionalmente illegittimo l’art. 18 della L. 300/1970, così come risultante dalla modifica apportata dalla L. 92/2012, nella parte in cui prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.

Il caso affrontato

Il Tribunale di Ravenna, innanzi a cui è stato impugnato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, solleva questione di costituzionalità in ordine all’art. 18 della L. 300/1970 – così come novellato dalla c.d. riforma Fornero – nella parte in cui prevede, in caso di accertamento dell’insussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del recesso, la discrezionalità del giudice nella scelta tra la tutela reintegratoria e quella esclusivamente risarcitoria.
In particolare, secondo il Giudice rimettente contrasterebbe con gli artt. 3, 24, 41 e 111 della Costituzione, la previsione di un regime di tutela oggettivamente difforme – a fronte di una medesima insussistenza del fatto – in caso di licenziamento per g.m.o. e di licenziamento per giusta causa, per cui si applica obbligatoriamente la tutela reale attenuata.

Il comunicato sulla pronuncia

La Consulta ritiene fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

I Giudici, nello specifico, hanno ritenuto irragionevole che in presenza di una medesima situazione giuridica, illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, vi sia disparità di trattamento tra il recesso erogato per motivi economici e quello intimato per giusta causa.
Solo in quest’ultima ipotesi, infatti, è previsto l’obbligo della reintegra, mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta tra la stessa reintegrazione e la corresponsione di un’indennità.

Su tali presupposti, la Corte Costituzionale elimina, anche per ciò che concerne i licenziamenti economici, qualsiasi discrezionalità sanzionatoria del giudicante.

A cura di Fieldfisher