Stampa

Cassazione: perdita di un appalto e licenziamento di lavoratori fungibili


icona

Con la sentenza n. 31490 del 05.12.2018, la Cassazione afferma che in caso di perdita di un appalto, il datore, ai fini della scelta dei lavoratori con posizioni fungibili da licenziare, deve applicare analogicamente i criteri di anzianità e carichi di famiglia (sul medesimo argomento si veda: Cassazione: i criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi si applicano per analogia anche ai recessi per g.m.o.).

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli dalla società datrice dopo aver perso un importante appalto, all’interno del quale il dipendente svolgeva la propria attività.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce che erano rimaste in servizio due colleghe, che pur aventi le medesime mansioni nell’ambito dello stesso appalto, presentavano minori carichi di famiglia e anzianità.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, qualora vi sia stata la dismissione di un appalto e non siano stati licenziati tutti i dipendenti addetti all'espletamento del relativo servizio, è necessario applicare le regole che la giurisprudenza ha previsto in caso di recesso per giustificato motivo oggettivo di lavoratori in piena fungibilità.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, è necessario seguire il principio secondo cui, allorquando il g.m.o. si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore non è totalmente libera, risultando limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse.
In particolare, è necessario fare riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la I. 223/1991, all’art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi, prendendosi in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità.

Per la sentenza, laddove - come nel caso di specie - tali requisiti non vengano rispettati, il lavoratore illegittimamente licenziato avrà diritto alla tutela meramente indennitaria di cui al comma 5 dell’art. 18 della l. 300/1970.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dalla società, confermando la declaratoria di illegittimità del recesso dalla stessa irrogato.

A cura di Fieldfisher