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Cassazione: i criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi si applicano per analogia anche ai recessi per g.m.o.


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Con la sentenza n. 27094 del 25.10.2018, la Cassazione afferma che i criteri stabiliti dalla legge per selezionare i dipendenti in esubero nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo (carico familiare e anzianità di servizio) sono applicabili in via analogica anche ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (sul medesimo tema si veda: Cassazione: in caso di soppressione di posizioni fungibili, i lavoratori licenziati per g.m.o. vanno scelti secondo i criteri previsti dalla l. 223/1991).

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatole nell’ambito di una riorganizzazione aziendale.
La medesima, a fondamento della propria domanda, deduce la natura discriminatoria del recesso datoriale, comminato senza che venisse comparata la propria condizione con quella di un collega avente le stesse mansioni, ma un inferiore carico familiare ed una minore anzianità di servizio.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, ai fini della legittimità di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, determinato da una riorganizzazione aziendale modulata, non già sulla soppressione tout court della posizione lavorativa, ma piuttosto sulla riduzione di personale in una porzione dell'ambito organizzativo (c.d. reparto), è necessario procedere ad una valutazione comparativa tra i lavoratori di pari livello, interessati dalla riduzione ed occupati in posizione di piena fungibilità.

Secondo i Giudici di legittimità, tale comparazione non contrasta con la tutela della libertà di scelta imprenditoriale disposta dall'art. 41 della Costituzione, posto che il datore di lavoro, pur potendo scegliere liberamente di ridurre il proprio personale, è comunque tenuto ad attenersi in tale circostanza ai generali principi di correttezza e buona fede.

Principi che, per la sentenza, vengono rispettati, qualora l’imprenditore, nel procedere ad una riduzione di personale all'interno di un dipartimento aziendale, disponga il licenziamento di un dipendente solo dopo aver operato una comparazione tra lavoratori aventi mansioni fungibili nello stesso reparto, alla luce di criteri oggettivi quali il carico familiare e l'anzianità di servizio, previsti per i licenziamenti collettivi ed applicabili per analogia.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità del recesso dalla medesima irrogato alla propria dipendente.

A cura di Fieldfisher