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Cassazione: legittimo il licenziamento per g.m.o. irrogato alla scadenza del contratto d’appalto


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Con la sentenza n. 8973 del 11.04.2018, la Cassazione afferma la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato dalla cooperativa all’esito della cessazione del contratto di appalto, essendo effettiva e non pretestuosa la contrazione dell’attività produttiva, con correlativa esigenza di riduzione del personale.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, assunta con contratto part-time a tempo indeterminato dalla società cooperativa, aggiudicataria dell'appalto per il servizio di pulizia presso un Comune, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole all’esito della cessazione di detto contratto di appalto.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello, ribadisce che deve essere affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso.

Ciò significa che, nel caso in cui sia posta a giustificazione causale della risoluzione del rapporto una ragione organizzativa o produttiva, il giudice deve operare un triplice controllo:
• circa la sussistenza della ragione indicata quale giustificazione del recesso, tramite una valutazione in concreto inerente la veridicità o pretestuosità della stessa;
• riguardo alla presenza del nesso causale tra la ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro e l'intimato licenziamento, in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata riorganizzazione;
• in ordine all'insussistenza di una possibilità di reimpiego del dipendente licenziato (c.d. repechage; sul punto si veda: Il repechage nella giurisprudenza), per essere risultati i residui posti concernenti mansioni equivalenti, stabilmente occupati al tempo del recesso.

Visto che, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente operato i suddetti controlli, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice, legittimando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole dalla cooperativa.

A cura di Fieldfisher