Stampa

Cassazione: legittimo il licenziamento collettivo limitato solo ai dipendenti di alcune sedi


icona

Con la sentenza n. 12040 del 06.05.2021, la Cassazione afferma che, nell’ambito di un licenziamento collettivo, è legittimo delimitare la platea dei lavoratori interessati a quelli adibiti alle unità produttive oggetto di ristrutturazione, purché le ragioni tecnico-produttive e organizzative della limitazione siano adeguatamente enunciate nella comunicazione di apertura della procedura e siano coerenti con le motivazioni poste a fondamento della riduzione di personale.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole nell’ambito di una procedura collettiva, adducendo una violazione sia dei criteri di scelta che dell'art. 4, terzo comma, L. 223/1991.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la lamentata limitazione della platea degli esuberi a due sole sedi aziendali non costituiva vizio della procedura. Ciò anche in ragione dell'ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle unità produttive non interessate che rendeva antieconomico, rispetto alle esigenze riorganizzative della società, un trasferimento collettivo in luogo del recesso.

La sentenza

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva che l'individuazione dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva deve avvenire in primis in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi o all’esito di accordi sindacali.

Per la sentenza, ne consegue che è legittima la delimitazione della platea dei dipendenti interessati a quelli adibiti ad una unità produttiva, qualora il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo a quella determinata sede.

Secondo i Giudici, dunque, la predetta limitazione risulta legittima ogniqualvolta la ricorrenza delle effettive ragioni tecnico-produttive e organizzative sia stata giustificata – anche con riferimento alla fungibilità o meno delle mansioni svolte dai lavoratori delle sedi coinvolte – e regolarmente comunicata alle OO.SS.

Rinvenendo queste ultime circostanze nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice e conferma la legittimità del recesso irrogatole.

A cura di Fieldfisher