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Cassazione: il criterio dei carichi di famiglia deve essere interpretato in maniera elastica


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Con la sentenza n. 10996 del 26.04.2021, la Cassazione afferma che, nell’ambito dei licenziamenti collettivi, il criterio di scelta dei lavoratori in esubero sulla base dei carichi di famiglia, implica una valutazione elastica, che tenga conto della concreta situazione economica dei dipendenti a tutela di quelli socialmente più deboli.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il recesso irrogatogli nell’ambito di una procedura collettiva, deducendo che la società non aveva adeguatamente interpretato il criterio di selezione dei licenziandi rappresentato dai carichi di famiglia.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che parte datoriale aveva omesso di valutare tutte le situazioni di fatto rilevanti al fine di predisporre una corretta graduatoria conforme ai dettami normativi, non avendo considerato che il ricorrente era separato consensualmente e tenuto a corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia minore.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che lo scopo dell’art. 5 della L. 223/1991, allorquando fa riferimento al criterio dei carichi di famiglia, è quello di avere riguardo alla situazione economica effettiva dei singoli lavoratori, che non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale.

Per la sentenza, ne deriva che il riferimento ai carichi di famiglia deve essere individuato in relazione al fabbisogno economico determinato dalla situazione familiare e, quindi, dalle persone effettivamente a carico e non da quelle risultanti in relazione ad altri parametri che potrebbero rivelarsi non esaustivi.

Secondo i Giudici di legittimità, è, dunque, necessario fare riferimento ad una nozione "elastica" dei carichi di famiglia, non limitata al profilo fiscale, e da applicare, da parte datoriale, mediante lo scrutinio di tutti gli elementi che possono concorrere a definire in senso sostanziale, gli oneri economici derivanti dal mantenimento di un familiare e gravanti sul singolo lavoratore.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del recesso irrogato al lavoratore a causa della non corretta applicazione del criterio dei carichi di famiglia.

A cura di Fieldfisher