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Cassazione: gruppi di aziende, codatorialità e licenziamento collettivo


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Con la sentenza n. 267 del 09.01.2019, la Cassazione afferma che, laddove sia ravvisabile una codatorialità da parte di più imprese facenti parte del medesimo gruppo, i criteri di scelta dei lavoratori da espellere all’esito di una procedura di licenziamento collettivo devono essere estesi ai dipendenti di tutte le realtà aziendali coinvolte.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli da parte dell’azienda datrice all’esito di una procedura collettiva volta alla riconversione industriale.
A fondamento della propria domanda, il medesimo deduce di aver prestato la propria attività indistintamente a favore anche di un’altra società controllante l’impresa formalmente sua datrice.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che l’individuazione delle esigenze tecnico produttive della procedura collettiva indicate nella comunicazione preventiva ed i criteri di scelta dovevano considerarsi illegittimi perché limitati ad una sola azienda e non anche alle altre realtà del gruppo.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che in presenza di gruppi d’aziende genuini, ma fortemente integrati, è giuridicamente possibile l’esistenza di un rapporto di lavoro che veda nella posizione del prestatore un'unica persona e nella posizione del datore più persone, rendendo così solidale l'obbligazione datoriale.
In tali circostanze, in caso di utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle diverse società del gruppo, queste possono essere considerate codatrici del medesimo dipendente, secondo lo schema della obbligazione soggettivamente complessa.

Per la sentenza, la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.

Alla luce di quanto sopra - visto che, nel caso di specie, il lavoratore aveva prestato indistintamente la propria attività in favore di tutte le società del gruppo e non solo di quella che formalmente risultava sua datrice - la Suprema Corte dichiara illegittimo il licenziamento al medesimo irrogato all’esito di una procedura collettiva, dovendosi estendere la scelta dei prestatori da espellere alla platea di tutti i dipendenti delle aziende componenti il gruppo.

A cura di Fieldfisher