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ANPAL – Nota n. 6202 del 23.05.2018: Politiche attive e richiedenti asilo – Requisito residenza anagrafica


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L’ANPAL, con nota n. 6202 del 23.05.2018, fornisce chiarimenti in merito all’accesso dei cittadini extracomunitari richiedenti asilo alle politiche attive erogate dai Centri per l’Impiego. In particolare l’ANPAL si pronuncia sul requisito della residenza anagrafica che, nel caso di titolari di protezione internazionale o di richiedenti asilo, può ritenersi coincidente con il luogo di dimora abituale.

Sullo stesso argomento, inoltre, l’articolo 6, comma 7 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico dell’immigrazione) prevede che la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza e, pertanto, legittima la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune dove si trova il centro.

La nota rappresenta un tentativo di risolvere il problema dell’inserimento dei migranti soggetti a protezione internazionale nelle banche dati dei Centri per l’Impiego. Spesso l’inserimento in banca dati viene inibito per effetto della carenza del requisito della residenza, non soddisfatto dai richiedenti asilo ospitati in centri accoglienza.

Secondo alcuni osservatori, il tentativo di ANPAL, seppure apprezzabile, prima di essere considerato propriamente legittimo richiederebbe una modifica all’art. 11 del d.lgs. 150/2015 e, dunque, allo stato attuale costituirebbe una violazione delle regole e delle competenze. L’iscrizione all’anagrafe ha ragioni evidenti di censimento della popolazione a fini fiscali e di sicurezza in generale. Il sistema delle politiche attive del lavoro non può sostituirsi ad una competenza che è rimessa a comuni e prima ancora al Ministero dell’Interno.

Fonte: ANPAL