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Cassazione: responsabilità societaria ex 231 anche per risparmi di spesa esigui


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Con la sentenza n. 33976 del 15.09.2022, la Cassazione penale afferma che, in materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito mediante la violazione della normativa antinfortunistica.

Il fatto affrontato

La società viene ritenuta responsabile ex D.Lgs. 231/2001, con riferimento al reato di lesioni personali gravi ai danni di un dipendente, commesso - anche a vantaggio dell'ente - dal presidente del consiglio di amministrazione.
In particolare, a quest’ultimo – come reato presupposto dell'illecito amministrativo – è stata contestata la violazione dell'art. 71, comma 1, D.Lgs. 81/2008, per aver messo a disposizione del lavoratore un meccanismo privo dei requisiti per la sicurezza (e, nello specifico, di una griglia del valore di € 1.860,00).

La sentenza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, ai fini della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è necessario che il soggetto collettivo abbia (alternativamente) un interesse o un vantaggio derivante dalla commissione del reato presupposto.

Secondo i Giudici di legittimità, in ipotesi di reato connesso alla violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di interesse o vantaggio vanno intesi non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto della norma cautelare.

Per la sentenza - salva l'ipotesi dell'inconsistenza, che si traduce sostanzialmente nella non apprezzabilità - la responsabilità dell'ente non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell'interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele finalizzate o comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la relativa responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.

A cura di Fieldfisher