Stampa

INPS – Circ. n. 32 del 20.03.2023 : Paternità e dimissioni – modalità di accesso alla NASpI


icona

Con la circ. n. 32 del 20.03.2023 l’ INPS fornisce istruzioni in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di dimissioni volontarie rassegnate dal lavoratore padre nel periodo seguente alla fruizione del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001) e del congedo di paternità alternativo ( art. 28 , D.Lgs. n. 151/2001 ), così come riformate dal Decreto conciliazione - lavoro . 

Prima delle modificazioni apportate dal D.lgs 30 giugno 2022 n. 105, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (cfr. art. 28 del D.lgs n. 151 del 2001).  

Dubbi in merito al riconoscimento delle medesime tutele ai lavoratori in caso di fruizione del congedo obbligatorio, sono state sollevate in quanto il dato letterale della norma fa riferimento ad un richiamo generico al “ congedo di paternità “ ( art. 54 e 55 del D.Lgs. n. 151/2001 ).  

La formulazione generica della norma ha portato l' INPS ha rigettare diverse domande presentate dai lavoratori a seguito di dimissioni durante il periodo protetto. Pertanto l' Istituto ha condiviso  l’ indirizzo interpretativo ministeriale secondo il quale, in assenza di specifica qualificazione, l’accesso alla NASpI è da intendersi rivolto al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di paternità alternativo. Su istanza del lavoratore sarà possibile procedere al riesame delle domande presentate e respinte.  

Il D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 ( cd. Decreto Conciliazione ) ha infatti introdotto il nuovo congedo di paternità obbligatorio con il quale il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi ( venti in caso di parto plurimo ), non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Entro lo stesso arco temporale, il congedo può essere fruito anche in caso di morte perinatale del figlio ( art. 27-bis, D.Lgs. N. 151/2001 ). 

Il Decreto, entrato in vigore il 13 agosto scorso, ha lasciato invariata la disciplina del congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre ( art. 28 , D.Lgs. n. 151/2001 ). 

Legate a queste disposizioni, il TU sulla maternità e paternità prevede all’ art. 54 un divieto di licenziamento e dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità. Il divieto decorre dall’ inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino per le lavoratrici, e dal momento della fruizione del “ congedo di paternità “ per i lavoratori. Inoltre in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo protetto, l’art. 55, D.Lgs. N. 151/2001 riconosce il diritto alla NASpi, o analoghe indennità previste in caso di licenziamento e disoccupazione, senza essere tenuti al preavviso. 

Ai fini delle dimissioni rese durante il periodo tutelato, il lavoratore o la lavoratrice sono tenuti ad effettuare un colloquio, da remoto o in presenza, presso l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro per la convalida delle dimissioni. La procedura si attiva con la compilazione e l’invio di un modulo di richiesta da parte dei soggetti interessati. Nei successivi 45 giorni, il servizio ispettivo è tenuto a rilasciare il provvedimento di convalida che viene inviato sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolve con effetto dalla data notificata nella iniziale comunicazione.

Strumenti per la conciliazione vita - lavoro : le novità del DLgs. n. 105/2022